Lo scopo della presente trattazione è quello di analizzare le possibili strutture di investimento negli Stati Uniti ed il relativo impatto fiscale da parte di investitori italiani – sia persone fisiche che società di capitali - mediante la Limited Liability Company (di seguito "LLC"). Dal punto di vista societario la LLC si configura come un hybrid business vehicle tra la Partnership e la Corporation: da un lato, analogamente alle Partnerships, garantisce ai soci il c.d. pass-thorugh tax advantage, mentre dall’altro, presenta i vantaggi strutturali di una Corporation in termini di responsabilità limitata per le obbligazioni sociali. Detto ciò, si ritiene opportuno compiere alcune considerazioni preliminari in merito al trattamento fiscale, sul fronte americano ed italiano, della LLC e dei redditi da essa percepibili quali dividendi. Considerazioni fiscali preliminari:

1. STATI UNITI

Dal punto di vista del diritto tributario americano, il ricorso alla forma giuridica della LLC consente ai titolari della LLC (che chiameremo soci per semplicità di comprensione, ma che dovremmo propriamente definire members, in quanto titolari di una quota di partecipazione all’interno della società conosciuta comemembership interest), siano questi americani o stranieri, di beneficiare ai fini della Federal Income Tax del regime di "trasparenza", analogamente a quanto previsto per le società di persone. Pertanto, gli utili conseguiti dalla LLC saranno tassati unicamente, ed a prescindere dalla loro effettiva distribuzione, in capo ai soci (i.e., alla luce della recente riforma fiscale americana, nell’ipotesi di socio persona fisica l’imposizione fiscale seguirà aliquote che vanno dal 10% al 37%, mentre, in caso di socio rappresentato da società di capitali, sarà applicata un’aliquota fissa del 21%). Gli stessi soci della LLC saranno, quindi, tenuti ad includere nella propria dichiarazione dei redditi i dati contabili della LLC in proporzione alla propria quota di partecipazione, mentre la LLC sarà tenuta a presentare una dichiarazione di carattere meramente informativo. Inoltre, al momento della effettiva distribuzione dei dividendi ai soci italiani, in base a quanto contenuto nell’ art. 10 "Dividendi" della "Convenzione contro le Doppie Imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali" siglata dall’Italia e dagli USA in data 25 agosto 1999, ratificata con L. n. 20 del 3 marzo 2009 ed entrata in vigore il primo gennaio 2010 (di seguito "Convenzione"), questi sono assoggettati ad una withholding tax in uscita dagli Stati Uniti nella misura ridotta del: -5% dell’ammontare lordo se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 25% delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi per un periodo pari o superiore a 12 mesi dalla data in cui i dividendi sono dichiarati; -15% dell’ammontare lordo in tutte le altre ipotesi (si pensi, inter alia, all’ipotesi in cui il beneficiario effettivo di tali flussi sia una persona fisica fiscalmente residente in Italia). Per completezza informativa, si consideri che, laddove la LLC sia unipersonale, essa viene trattata fiscalmente come una disregarded entity, ossia come una "entità indistinta", non esistente dal punto di vista fiscale americano, dal momento che questa non rende dichiarazione autonoma dei propri redditi, ma essi sono dichiarati nell’ambito della dichiarazione dell’unico socio. Infine, si rammenta che, nonostante le LLC siano fisiologicamente trattate come entità "trasparenti", è fatta salva la facoltà per i soci di optare, previa presentazione di un apposito Form all’Internal Revenue Service ("IRS") per il trattamento fiscale della Corporation (applicando la c.d. "Check-the-Box Regulation"). In tale ipotesi, pertanto, il reddito della società, al netto dei costi deducibili, sarà assoggettato ad imposizione in capo alla medesima con l’aliquota del 21%, e, in caso di distribuzione di dividendi agli azionisti italiani, essa sarà tenuta ad applicare le ritenute convenzionali di cui sopra.

2. ITALIA

Si prenda ora in esame la prospettiva fiscale italiana. Come illustrato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 9/E del 2015, qualora un soggetto residente in Italia (persona fisica o società di capitali) detenga una partecipazione in una LLC trattata come entità "trasparente", quest’ultima, nell’ordinamento interno, non è considerata "trasparente" poiché, in base a quanto previsto dall’art. 73, co. 1, lett. d), D.P.R. 917/1986 (nel seguito "TUIR") rientrano tra i soggetti passivi IRES "le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato".Di conseguenza, il reddito che il residente italiano percepisce dalla partecipazione in detta società rileverà, ai fini fiscali italiani, soltanto al momento della distribuzione. Tale reddito verrà tassato in Italia come reddito di capitale ovvero concorrerà alla formazione del reddito d’impresa, a seconda che esso sia percepito da una persona fisica italiana o da una società di capitali quale una holding residente. In entrambi i casi, la tassazione avviene in ossequio al principio di cassa. È del tutto evidente, quindi, che un primo vantaggio connesso all’utilizzo della LLC quale veicolo societario per gli investimenti italiani negli Stati Uniti consiste proprio nello sfasamento temporale tra il momento in cui il reddito viene imputato e tassato negli USA per trasparenza in capo al socio italiano della LLC americana e quello – successivo – in cui, a seguito dell’effettiva distribuzione, tale reddito viene tassato in Italia. Nel caso di specie, come appena illustrato, gli utili prodotti dalla LLC sono pienamente tassati negli Stati Uniti in capo al socio, e, una volta distribuiti a quest’ultimo, sono ulteriormente tassati in Italia come dividendi. Tanto premesso, nella seconda parte della trattazione, si procederà ad analizzare distintamente i riflessi fiscali dell’investimento negli Stati Uniti realizzato (i) mediante la partecipazione diretta di una Persona Fisica, fiscalmente residente in Italia, in una LLC americana e di quello effettuato tramite (ii) una struttura c.d. Tandem in cui una società di capitali fiscalmente residente in Italia detenga una partecipazione in una LLC americana. Considerando la complessità e delicatezza del contenuto della presente trattazione, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa è sempre raccomandabile rivolgersi ad un professionista esperto in materia. Per qualsiasi ulteriore informazione o necessità non esitate a contattarci.

PIERO SALUSSOLIA, ESQ., NICCOLÒ POGGIO E FEDERICA CIONI

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