La Commissione Esteri della Camera ha esaminato il provvedimento di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire evasioni ed elusioni fiscali. Nel suo intervento il relatore Santi Cappellani (M5S), ha ricordato che la recente Convenzione italo-uruguayana in esame disciplina gli aspetti concernenti la fiscalità diretta nelle relazioni economiche e finanziarie fra il nostro Paese e Montevideo. Essa introduce i presupposti giuridici per l’eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione sui redditi e per la realizzazione di un’equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati. La Convenzione pone anche le basi per una cooperazione tra le amministrazioni fiscali, conformemente ai più recenti parametri internazionali, e incorpora i requisiti obbligatori derivanti dalle raccomandazioni del progetto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e dell’organizzazione del G20 denominato BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) in materia di contrasto dei fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili.

Tali previsioni realizzano la tutela degli interessi generali rientranti nella competenza dell’amministrazione finanziaria italiana; nel suo complesso, la Convenzione costituirà il quadro giuridico di riferimento nel cui contesto le imprese italiane potranno operare in Uruguay, in condizioni concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata: essendo dotata del carattere della bilateralità, potrà creare condizioni di certezza anche per gli investitori uruguaiani in Italia. Si evidenzia che l’art.2, che definisce l’ambito oggettivo di applicazione della Convenzione, vengono individuate le imposte considerate. Per quanto riguarda l’Italia, tra le imposte considerate ci sono: le imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle società (IRES) e l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Per l’Uruguay sono coperte: le imposte sui redditi e sulle attività economiche, l’imposta sui redditi delle persone fisiche, l’imposta sui redditi dei non residenti e l’imposta sull’assistenza alla sicurezza sociale. Lo status di residente, ai fini della Convenzione, è definito dall’art.4 che individua altresì i criteri dirimenti (cosiddetti "tie-breaker rules") per risolvere i casi di doppia residenza delle persone fisiche, conformemente a quanto previsto dal modello di convenzione dell’OCSE.

Le disposizioni dell’art.5 riguardano la configurabilità di una stabile organizzazione e definiscono i presupposti in presenza dei quali un soggetto non residente rientra sotto la potestà impositiva dello Stato contraente sul cui territorio viene svolta l’attività di impresa (cosiddetto "Stato della fonte"). Tali disposizioni accolgono, in linea generale, i più recenti criteri dell’OCSE, comprese le raccomandazioni adottate come risultato del progetto BEPS. L’art.6 prevede che i redditi immobiliari sono imponibili nello Stato in cui sono situati i beni immobili da cui derivano tali redditi, ancorché in maniera non esclusiva, sulla falsariga di quanto previsto nel modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall’OCSE. L’art.7 riguarda il trattamento degli utili di impresa e completa la disciplina della stabile organizzazione, fissando i criteri di attribuzione dei redditi alla stabile organizzazione secondo il cosiddetto Authorised OECD Approach, proprio del modello di convenzione dell’OCSE, che tratta la casa madre e la sua stabile organizzazione come entità separate.

Gli articoli dal 10 al 13 prevedono le regole di tassazione dei redditi di capitale (interessi, dividendi, royalties e capital gains). Le aliquote massime di prelievo che possono essere fissate dallo Stato della fonte – quello dal quale derivano i pagamenti di tali redditi – sono conformi a quelle concordate dall’Uruguay nelle convenzioni con altri Paesi, in particolare con la Germania, la Spagna, il Regno Unito e il Belgio. Sotto questo profilo, quindi, gli investitori italiani possono operare in condizioni paritarie rispetto ai maggiori competitori europei. L’art.14, in materia di professioni e lavoro autonomo, prevede l’imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percettore di tali redditi ad eccezione dei casi in cui quest’ultimo abbia disponibilità di una base fissa utilizzata per l’esercizio della professione o dell’impresa nello Stato presso il quale egli presta la propria attività o se detto soggetto soggiorna in tale ultimo Stato per un periodi pari o superiori, in totale, a 183 giorni nell’arco di dodici mesi. In tali casi è prevista l’imposizione concorrente.

Il trattamento fiscale delle remunerazioni derivanti da lavoro subordinato è regolato dall’art.15, il quale prevede, in coerenza con il principio contenuto nella corrispondente disposizione del modello di Convenzione dell’OCSE, la tassazione esclusiva nello Stato contraente di residenza del lavoratore, a meno che l’attività non sia svolta nell’altro Stato contraente, avendosi in tal caso una potestà impositiva concorrente dei due Stati. In materia di pensioni, il principio generale previsto dall’art.18 è quello della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore, analogamente al principio contenuto nella corrispondente disposizione del modello di Convenzione dell’OCSE. L’art.19, sempre in conformità al modello OCSE, detta una disciplina di carattere speciale per quanto concerne salari, stipendi e altre remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche. Quanto ai metodi per evitare le doppie imposizioni – art.22 – trova applicazione, per quanto concerne l’Italia, il metodo di imputazione ordinaria, con la limitazione per ciascuno Stato, prevista dal legislatore nazionale nel caso di redditi prodotti in più Stati esteri, che limita altresì l’ammontare del credito relativo all’imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Uruguay, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

L’art.25 contiene le disposizioni relative allo scambio di informazioni fiscali: esso è conforme al più recente parametro internazionale, corrispondendo pressoché integralmente all’analogo art.26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall’OCSE, e prevedendo pertanto anche il superamento del "domestic tax interest" nonché del segreto bancario. Come evidenziato dal relatore, il deputato Cappellani, tali disposizioni costituiscono i necessari presupposti giuridici per consentire un effettivo scambio di informazioni finalizzato alla lotta all’evasione e all’elusione fiscale di natura transnazionale. Nell’auspicare una rapida approvazione del provvedimento – nei successivi e necessari passaggi – si segnala che esso s’inserisce in un quadro di relazioni bilaterali da sempre eccellenti, anche grazie ai fortissimi vincoli storici, culturali e alla presenza di una vasta collettività italiana e di origine italiana, particolarmente numerosa e influente.