Accade che quando apprendisti stregoni maneggiano con disinvoltura arnesi concettuali che conoscono poco, i risultati possono essere divertenti. Avrebbe mai pensato Salvini che le grane giudiziarie legate alla vicenda della nave Gregoretti sarebbero derivate proprio da uno dei suoi decreti sicurezza?

Ripercorriamo i fatti. La nave Gregoretti non fu fatta approdare perché le norme applicate dal giugno 2019 prevedevano la possibilità di vietare l’ingresso nelle acque territoriali e dunque l’approdo di imbarcazioni con a bordo immigrati, se ritenute “offensive per la sicurezza nazionale”. Da qui, le accuse di sequestro di persona aggravato e abuso in atti d’ufficio.

Questa norma, contenuta nel decreto sicurezza bis, esclude però espressamente l’ipotesi dei navigli militari che ovviamente, per definizione, non possono ritenersi “offensivi” per l’Italia. Ed i migranti a cui è stato negato lo sbarco erano su una nave militare italiana, la Gregoretti appunto.

La nuova disciplina quindi ha mutato il quadro giuridico entro il quale era iscritto il precedente della nave Diciotti, che Salvini ritiene analogo a quello odierno, soprattutto per evidenziare che in quella occasione era stata negata l’autorizzazione a procedere per carenza del fumus boni iuris.

Ciò che rende differente quanto accaduto prima con quanto occorso dopo, dunque è contenuto proprio nelle norme del decreto sicurezza bis imposto da Salvini e che all’epoca dei fatti della Diciotti non erano in vigore.

Ma vi è di più. Con il varo di quei precetti, Salvini ha ottenuto che le competenze sugli sbarchi fossero accentrate sul Viminale, sottraendole al Ministero dei Trasporti che le esercitava attraverso le Capitanerie dei Porti. Ciò ha comportato una diretta ed esclusiva responsabilità del Ministro degli Interni. Inoltre, la “collegialità” della scelta di non autorizzare lo sbarco, da lui invocata e documentata attraverso l’esibizione dei verbali del Consiglio dei Ministri, dimostrano che quelle decisioni furono adottate in un momento successivo al tempo del commesso reato. E quindi non scriminano affatto la condotta di chi era l’unico responsabile ad autorizzare (o negare) gli sbarchi.

Come accade spesso, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi.

DI ANTONIO BUTTAZZO