Egregio Direttore, il reddito di emergenza, grazie al lavoro svolto dai parlamentari eletti all’estero della maggioranza di Governo, può essere richiesto anche dai nostri connazionali rientrati in Italia negli ultimi tempi, non essendo esso subordinato, come invece il Reddito di cittadinanza, ai due anni di residenza in Italia immediatamente prima della presentazione della domanda. In questi giorni sono state emanate le istruzioni dell’Inps che spiegano a chi spetta il Rem, come si calcola, a quanto ammonta e quando viene erogato.

ll Reddito di emergenza istituito con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso di determinati requisiti di residenza, economici, patrimoniali. Il richiedente il Rem deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda. Come ho già detto la norma non prevede una durata minima di permanenza in Italia.

Il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti economici: un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio; un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato al 31 dicembre 2019) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza; un valore ISEE inferiore a 15.000 euro.

Il Rem si configura come misura residuale rispetto alle altre misure COVID e viene erogato – in presenza di tutti i requisiti di legge – esclusivamente se nessuno dei membri del nucleo richiedente abbia già usufruito delle altre indennità emergenziali. Inoltre il Rem non è compatibile con alcune prestazioni pensionistiche a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, con i redditi da lavoro dipendente, entro alcuni limiti; con il reddito e la pensione di cittadinanza. I dati relativi ai requisiti e alle incompatibilità, autodichiarati in domanda, saranno oggetto di controlli, effettuati anche a campione. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

In caso di accoglimento, il Rem è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020. Il beneficio economico del Rem è determinato in un ammontare pari a circa 400 euro mensili per un adulto. L’importo del beneficio economico non può, in ogni caso, essere superiore a 800 euro mensili, tranne che in alcune specifiche ipotesi (a esempio tra adulti, due minorenni con un disabile grave).

ll beneficio economico straordinario del Rem, in ragione della sua natura assistenziale, rientra tra i sussidi corrisposti dallo Stato ed è pertanto esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Concludo chiarendo che il Rem può essere richiesto all’Inps, esclusivamente on line, entro il termine perentorio del 30 giugno 2020.

Angela Schirò

Deputata PD - Rip. Europa