La norma del Codice di Giustizia sportiva da prendere in esame è quella relativa al Comma 7 Articolo 32 su Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari la quale sancisce che: "La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti, compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza, costituisce illecito disciplinare. Le società – si legge – nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che compiano direttamente o tentino di compiere ovvero consentano che altri compiano atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9.

Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte". Di fatto la Juventus rischia da una semplice ammenda fino alla penalizzazione in classifica passando per il divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento.

Ma il caso diventa più spinoso perché ad essere coinvolta è il legale Maria Turco che di fatto non è tesserata con la Juventus. Solo se davanti al procuratore ammettesse che l'incarico le è stato dato direttamente da un dirigente bianconero la Juve rischierebbe il coinvolgimento. E in questo caso la sanzione più probabile è una multa molto salata. E Suarez? Non essendo un tesserato della Figc, su di lui la Procura Federale non ha giurisdizione.