Con il DPCM pubblicato il 13 ottobre, dal governo italiano è stata aggiornata anche la normativa che regola i movimenti dei cittadini italiani in rientro dall'estero e dei cittadini stranieri in Italia. Le misure e le limitazioni agli spostamenti variano a seconda dei Paesi e della serie di elenchi in cui i Paesi stessi rientrano. Eccole qui di seguito nell'ultimo focus di aggiornamento pubblicato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

A - San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione.

B - PAESI UE (tranne quelli che sono indicati negli elenchi C e D), Schengen, Andorra, Principato di Monaco: sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo, e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi dell'elenco B. Rimane l'obbligo di compilare un'autodichiarazione. La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all'ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali.

C - Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: non sono previste limitazioni agli spostamenti verso questi Paesi. Coloro che invece entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia), oltre a compilare un'autodichiarazione, devono anche:
a) presentare un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
in alternativa
b) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.
Le persone che hanno soggiornato o transitato in questi Paesi nei 14 giorni precedenti l'arrivo in Italia devono anche comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente.
Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali.

D - Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay: per la normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo. La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all'ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali. Al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, compilare un'autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).

E - Resto del mondo: gli spostamenti da/per il resto del mondo (vale a dire tutti gli Stati e Territori non espressamente menzionati in altri elenchi) sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali.
Il rientro/l'ingresso in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). Il DPCM 13 ottobre 2020 conferma inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell'elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l'abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia).
All'ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l'ingresso/il rientro. L'autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli. È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli. Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione). È inoltre necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.

F - L'elenco F comprende i Paesi dai quali è previsto il divieto di ingresso in Italia. Il giorno in cui sono stati inseriti in elenco è molto importante poiché solo coloro che sono residenti anagraficamente in Italia da prima di quella data rientrano nelle eccezioni al divieto di ingresso. I Paesi in Elenco F sono indicati di seguito e raggruppati in base alla data di inserimento in elenco.
Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana: per coloro che provengono dai Paesi dell'elenco F o che vi hanno soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti è ancora in vigore un divieto di ingresso in Italia, con poche eccezioni. Rientrano nell'eccezione al divieto di ingresso solamente:
1. cittadini UE (inclusi i cittadini italiani), Schengen, del Regno Unito, di Andorra, San Marino, Principato di Monaco, Città del Vaticano e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020, con obbligo di presentare al vettore, all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, un'attestazione di essersi sottoposti a test molecolare o antigenico (effettuato per mezzo di tampone), nelle 72 ore precedenti l'ingresso in Italia, con risultato negativo.
2. cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo in Italia (ai sensi della Direttiva 2004/38/CE) e loro familiari, che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020, con obbligo di presentare al vettore, all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, un'attestazione di essersi sottoposti a test molecolare o antigenico (effettuato per mezzo di tampone), nelle 72 ore precedenti l'ingresso in Italia, con risultato negativo.
3. equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
4. funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione Europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari e personale militare e delle forze di polizia, italiano e straniero, nell'esercizio delle loro funzioni.
Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione). Gli spostamenti dall'Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle autorità locali.
Kosovo e Montenegro: si applica la stessa disciplina prevista per i Paesi dell'elenco F già citati. La data di riferimento è il 16 luglio 2020. Di conseguenza, possono entrare in Italia le persone che rientrano nelle categorie a), b), c) e d) ma, per a) e b), solo in caso di residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020.
Colombia: si applica la stessa disciplina prevista per i Paesi dell'elenco F già citati. La data di riferimento è il 13 agosto 2020. Di conseguenza, possono entrare in Italia le persone che rientrano nelle categorie a), b), c) e d) ma, per a) e b), solo in caso di residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020.

ECCEZIONI

Sono previste alcune, limitate eccezioni all'obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di tampone. Queste eccezioni non si applicano a chi abbia soggiornato o transitato dai Paesi dell'Elenco F nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia.
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui all'elenco F nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di auto-dichiarazione e presentazione del risultato negativo di un test molecolare o antigenico (ove previsto), nonché di comunicazione del proprio ingresso dall'estero sul territorio nazionale, le disposizioni relative all'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all'utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all'obbligo di tampone non si applicano:
1. a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
2. a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
3. ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro.
4. al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
5. ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
6. al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
7. ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, nell'esercizio delle loro funzioni;
8. agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
L'obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza sanitaria e tampone non si applica:
all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
al personale viaggiante;
agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In questo caso, il Viaggiatore/Ente/Società Organizzatrice che necessita di una esenzione all'obbligo di quarantena per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive o fieristiche di livello internazionale, dovrà presentare richiesta all'Ufficio 3 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria (Coordinamento USMAF-SASN), che la esaminerà ed eventualmente trasmetterà le linee guida alle quali il viaggiatore internazionale deve attenersi per essere esentato dalle suddette misure. Il viaggiatore avrà cura di portare con sé comunicazione dell'ufficio che ha trasmesso il protocollo, l'autodichiarazione sottoscritta a testimonianza dell'applicazione delle linee guida con l'esito del test negativo (effettuato non più di 72 ore dall'ingresso in Italia) da mostrare eventualmente all'Autorità Frontaliera o all'Autorità Sanitaria.
Gli indirizzi ai quali trasmettere la richiesta di autorizzazione sono i seguenti: m.dionisio@sanita.it; coordinamento.usmafsasn@sanita.it; dgprev@postacert.sanita. Tale esenzione non si applica a viaggiatori che negli ultimi 14 giorni siano transitati o abbiano soggiornato in uno dei paesi dell'elenco F dell'allegato 20 del DPCM 7 agosto 2020.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Il DPCM 13 ottobre 2020 prevede che possano essere disposte limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri.
Singole Regioni potrebbero quindi imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web.
È disponibile un questionario per chi è in partenza per l'estero o deve rientrare in Italia, basato sulla normativa italiana attualmente in vigore. Il questionario ha carattere meramente informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l'ingresso in Italia né nel Paese di destinazione.
In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l'Azienda Sanitaria competente per territorio. Per spostamenti dall'Italia all'estero, si raccomanda di consultare la Scheda Paese di interesse su ViaggiareSicuri e di prendere contatto anche con l'Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia.
Permangono in molti Paesi del mondo sospensione del traffico aereo e chiusura delle frontiere marittime, aeree e terrestri. I voli sono ancora soggetti a frequenti cancellazioni. Si raccomanda di consultare sempre la compagnia aerea di riferimento per confermare l'operatività del proprio volo.
La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all'ingresso di viaggiatori provenienti dall'Italia.