La Camera approva la proposta di legge costituzionale che taglia il numero di senatori e deputati. I sono stati 310 (M5s, Lega, Fi e Fdi), i no 107 (Pd, Leu, +Europa, Civica Popolare), gli astenuti 5 (NcI).

Visto che l’Aula di Montecitorio ha confermato il testo licenziato dal Senato, si tratta della prima delle due letture conformi previste dalla Costituzione per le modifiche della Carta. La seconda può solo approvare o bocciare il testo senza possibilità di modifiche.

La riforma prevede che il numero dei deputati scenda da 630 a 400, mentre quello dei senatori calerà da 315 a 200.

Taglio anche al numero minimo di senatori che sono eletti in ogni regione (da sette a tre), mentre il Molise mantiene i due senatori e la Valle d’Aosta uno.

Si abbasserà anche il numero dei parlamentari eletti all’estero: i deputati non saranno più 12 ma 8, mentre i senatori non saranno più sei ma quattro (con l’accorpamento del Collegio del Nord America con quello Oceania-Africa).

Infine si fissa a cinque il numero massimo di senatori a vita di nomina presidenziale che possono essere in carica.

La riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari ha ottenuto alla Camera 310 sì. Se questi voti saranno confermati in quarta ed ultima lettura (la seconda per Aula), la riforma rischia di non essere approvata, in quanto è richiesta per le ultime due letture da parte di Senato e Camera la maggioranza assoluta. Ciò significa che a Montecitorio serviranno almeno 316 voti favorevoli, 161 al Senato.

La Carta finora non chiariva se questo limite riguardasse il numero di senatori a vita che ciascun presidente della Repubblica poteva nominare, o il numero massimo complessivo. Anche se da prassi ha prevalso la seconda interpretazione. La riduzione del numero dei parlamentari troverà applicazione a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Tali disposizioni non troveranno comunque applicazione prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore: questo al fine di consentire l’adozione del decreto legislativo in materia di determinazione dei collegi elettorali.