La Commissione Affari esteri del Senato ha cominciato l’esame del provvedimento di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016. Ad illustrare il testo il relatore Manuel Vescovi, che ricorda come un medesimo disegno di legge fosse già stato esaminato dalla Commissione Esteri del Senato nella passata legislatura, senza poter completare l’iter di approvazione per via della fine della stessa. L’Accordo in esame risponde all’esigenza di sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l’intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza.

Il testo enuncia principi e scopi dell’Intesa, individua le modalità attuative e i settori della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare alla elaborazione di appositi piani annuali e pluriennali ed alla organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze tra esperti e la partecipazione a corsi ed esercitazioni militari. Fra gli ambiti di cooperazione, sono annoverati i settori della ricerca, sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, delle operazioni umanitarie, della formazione delle Forze Armate e della sanità militare.

Le categorie di armamenti interessate ad una possibile cooperazione sono navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati, in particolare per motivi legati a scopi di ricerca scientifica, allo scambio di esperienze, alla reciproca produzione e modernizzazione di servizi tecnici, al supporto alle industrie della difesa. Vengono inoltre disciplinati gli aspetti giurisdizionali dell’Accordo, le questioni relative alla responsabilità civile per danni arrecati a terzi, gli aspetti finanziari e quelli legati alla proprietà intellettuale, nonché le modalità per il trattamento di informazioni classificate.

L’Accordo definisce, quindi, le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative, la possibilità di emendarne i contenuti o di integrarli mediante protocolli aggiuntivi, la durata e l’eventuale denuncia, e l’entrata in vigore. Gli oneri economici sono quantificati in 5.648 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019, imputabili alle sole spese di missione e di viaggio. Presente anche una clausola di invarianza finanziaria, che stabilisce che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall’attuazione dell’intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo. L’Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l’ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Il seguito dell’esame viene quindi rinviato ad altra seduta.