La Commissione Esteri del Senato ha avviato l’esame del provvedimento di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia e Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019, già approvato dalla Camera dei deputati. A illustrare il testo la relatrice Alessandra Maiorino (M5S), che ricorda come l’Uruguay vanti con l’Italia profondi legami e crescenti rapporti sul piano economico, finanziario e commerciale, anche in ragione del fatto che la sua popolazione è composta per oltre il 40% da cittadini di origine italiana e che sul suo territorio risiede una comunità di circa 90 mila italiani.

La Convenzione introduce i presupposti giuridici per l’eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione sui redditi e per la realizzazione di un’equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti. Il testo si conforma agli standard più recenti del modello elaborato dall’Ocse, nonché a quelli derivanti dalle raccomandazioni del progetto dell’Ocse-G20 in materia di contrasto dei fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili. Più in dettaglio – prosegue la relatrice – dopo aver delimitato la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione alle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, essa definisce il proprio ambito di applicazione, prevedendo, per la parte italiana, che l’elenco delle imposte italiane soggette alle disposizioni convenzionali includa le imposte sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle società (Ires) e l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Vi si offre il quadro delle definizioni e dello status di residenti e di stabile organizzazione, disciplinando le modalità di imposizione per i redditi immobiliari, per gli utili d’impresa, per i redditi derivanti da navigazione marittima ed aerea internazionale, e per i redditi di capitale (interessi, dividendi, canoni e utili da capitale). La relazione che accompagna il provvedimento precisa che le aliquote massime di prelievo che possono essere fissate dallo Stato della fonte sono conformi a quelle concordate dall’Uruguay nelle convenzioni con altri Paesi europei (in particolare con Germania, Spagna, Regno Unito e Belgio), consentendo in questo modo agli investitori italiani di operare in condizioni paritarie rispetto ai maggiori competitori europei.

Ulteriori disposizioni disciplinano il trattamento fiscale in relazione ai redditi derivanti da una professione indipendente, da lavoro subordinato, dai compensi di amministratori di società e da attività artistiche o sportive, mentre in materia di pensioni, la Convenzione accoglie il principio generale della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore, analogamente a quanto previsto dal modello di Convenzione dell’Ocse. Altre norme riguardano la materia dei redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche – imponibili esclusivamente nello Stato pagatore – e l’esenzione, a certe condizioni, per le somme ricevute da studenti e apprendisti per spese relative al proprio mantenimento, istruzione e formazione professionale.

Con riferimento ai metodi per eliminare le doppie imposizioni trova applicazione, per quanto concerne l’Italia, il metodo di imputazione ordinaria, con la limitazione per ciascuno Stato, prevista dal legislatore nazionale nel caso di redditi prodotti in più Stati esteri, che limita altresì l’ammontare del credito relativo all’imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Uruguay, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Da ultimo, la relatrice segnala che la Convenzione, con riferimento alla questione dello scambio di informazioni, conformandosi al più recente parametro internazionale del modello di Convenzione dell’Ocse, prevede il superamento del criterio dell’interesse delle informazioni per l’amministrazione finanziaria dello Stato richiesto, nonché del segreto bancario.

Le minori entrate derivanti dall’attuazione del provvedimento vengono valutate in 67.000 euro annui a decorrere dal 2021. La relatrice conclude la sua esposizione osservando che l’Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l’ordinamento dell’Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Il seguito dell’esame viene quindi rinviato ad altra seduta.