Caro Direttore, importanti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni familiari che spettano ai nostri connazionali residenti all’estero definiti "non residenti Schumacker". Si tratta dei non residenti in Italia i quali però producono almeno il 75% del loro reddito nel territorio nazionale italiano e pertanto possono accedere alle agevolazioni d’imposta previste per i residenti, a determinate condizioni. Con la risposta n. 207 ad uno specifico interpello l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni punti chiave in merito al diritto alle detrazioni di imposta per figli a carico (articolo 12 del TUIR) da parte di soggetti fiscalmente non residenti in Italia.

In virtù della normativa fiscale attualmente in vigore i residenti all’estero che producono redditi in Italia, e che presentano la dichiarazione dei redditi, per beneficiare delle stesse detrazioni e deduzioni Irpef previste per i contribuenti italiani devono produrre almeno il 75% del reddito complessivo in Italia, non devono godere di agevolazioni fiscali analoghe nel Paese di residenza e devono avere la residenza in uno Stato con il quale è assicurato un adeguato scambio di informazioni fiscali.

Qualora ricorrano tali ipotesi i contribuenti potranno fruire di deduzioni e detrazioni analoghe a quelle spettanti ai contribuenti residenti in Italia, incluse le detrazioni per carichi di famiglia previste dell'articolo 12 del TUIR, secondo i limiti e le condizioni in esso previsti. Ricordo infine che per essere considerato fiscalmente residente all’estero, come precisato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è necessario che per la maggior parte dell’anno il contribuente: non sia iscritto nelle anagrafi della popolazione residente, non abbia il domicilio o la dimora abituale in Italia. Tali requisiti sono tra loro alternativi: al venir meno anche di uno solo di essi, si è considerati residenti in Italia.

Angela Schirò, Deputata PD - Rip. Europa