Sono molteplici le zone d’ombra ed incertezze che circondano la proclamazione dell’11 marzo 2020 (entrata in vigore a partire dal 13 marzo 2020), con la quale il Presidente degli Stati Uniti ha disposto la sospensione temporanea, fino a nuovo ordine, dell’ingresso dei viaggiatori che, nei 14 giorni precedenti l’ingresso negli Stati Uniti, siano stati fisicamente presenti in uno dei Paesi dell’Area Schengen, inclusa l’Italia, in Cina e Iran. Tale divieto è stato esteso a partire dal 16 marzo anche ai viaggiatori provenienti da Regno Unito e Irlanda. La proclamazione presidenziale in oggetto ha diffuso sin dalla sua entrata in vigore timori e perplessità in tutti coloro che avevano in programma di recarsi negli Stati Uniti per motivi di lavoro, studio, salute, ricongiungimento familiare o di altra natura. Nel periodo attuale, inoltre, laddove molteplici paesi stanno riaprendo i propri confini dopo un difficile e lungo periodo di lockdown internazionale, emerge la necessità di comprendere il contenuto della proclamazione presidenziale in oggetto per fornire indicazioni utili ai viaggiatori internazionali che si accingono a pianificare il proprio ingresso in territorio statunitense. A tal proposito, occorre precisare sin da subito che la proclamazione ha previsto delle eccezioni alla sospensione temporanea d’ingresso di viaggiatori, indicando espressamente quali sono i soggetti che possono recarsi negli Stati Uniti senza limitazioni. Il documento si riferisce in particolar modo a: -residenti negli Stati Uniti ("lawful permanent resident" titolari della nota "Green Card");

-coniugi, figli o affidatari di un cittadino americano o residente permanente;

-genitori o tutori legali, fratelli o sorelle (siblings) di un cittadino americano o residente permanente, non coniugato e di età inferiore ai 21 anni;

-stranieri che viaggiano su invito del governo degli Stati Uniti per uno scopo legato al contenimento o alla mitigazione del virus;

-titolari di visto C-1, D o C-1 / D e membri di equipaggio aereo o marittimo;

-titolari di visti A-1, A-2, C-2, C-3 (come i funzionari governativi stranieri o i familiari diretti di un funzionario), E -1 (come i lavoratori di TECRO o TECO o come i familiari stretti del lavoratore), G-1, G-2, G-3, G-4, da NATO-1 a NATO-4 o NATO-6;

-stranieri la cui entrata sarebbe nell’interesse nazionale;

-membri delle forze armate statunitensi, coniugi e figli.

Da quanto disposto dalla proclamazione si evince che l’ingresso negli Stati Uniti è consentito ai parenti stretti di residenti permanenti o cittadini americani. Tuttavia, solo coniugi e figli di residenti permanenti o cittadini americani possono entrare negli Stati Uniti senza alcun tipo di limitazione. I genitori, fratelli e sorelle, invece, sono esenti da limitazioni di ingresso solo se il proprio parente residente negli Stati Uniti o cittadino americano non ha più di 21 anni e non è sposato. La proclamazione presidenziale ha lasciato avvolte da un velo di incertezza altre categorie di familiari di residenti permanenti e cittadini americani, nonché il trattamento riservato ai titolari di alcune categorie di visti di natura non-immigrante. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le ipotesi non prese in considerazione dalla proclamazione presidenziale è possibile annoverare quella di genitori, fratelli e sorelle di residenti permanenti o cittadini americani di età superiore ai 21 anni o quella di zii o nonni legati da un vincolo di parentela con un nipote di età inferiore ai 21 anni residente permanente o cittadino americano. Inoltre, la proclamazione presidenziale fa riferimento ai parenti stretti di residenti permanenti, ma non specifica quale sia il trattamento riservato ai familiari di soggetti che si trovano attualmente negli Stati Uniti in attesa di ottenere la propria residenza permanente, tra cui i richiedenti asilo politico. Altra categoria non contemplata dalla proclamazione è quella che riguarda soggetti che si trovano attualmente in territorio americano con visto temporaneo per motivi medici, per i quali la proclamazione presidenziale in oggetto non ha previsto possibilità di visita da parte dei propri parenti stretti. Sebbene la decisione finale sull’ingresso in territorio americano sia sempre rimessa in ultima istanza ai funzionari dell'Agenzia Customs and Border Protection (CBP) (come di seguito specificato), si ritiene che un’esaustiva e dettagliata spiegazione e documentazione del caso specifico e delle esigenze di viaggio possa influire sulla decisione dei funzionari CBP. Con riferimento ai titolari di visti di natura non-immigrante, si rammenta la recente apertura da parte del Dipartimento di Stato americano che ha consentito ai titolari di visto di lavoro H1B o L1 di rientrare negli Stati Uniti per riprendere la propria attività lavorativa nell’ambito della medesima azienda. Inoltre, i titolari di alcune categorie di visto (Business (B1), Investitori (E), Accademici (J – solo di alcune tipologie), Atleti professionisti (P) e Studenti (F e M) a partire dal 15 luglio 2020 possono richiedere di beneficiare di un’eccezione di interesse nazionale con la quale poter viaggiare negli Stati Uniti. La possibilità di beneficiare di queste eccezioni deve essere stabilita da un funzionario consolare e, sulla base delle informazioni rese note dalle autorità consolari stesse, l’analisi delle domande può richiedere fino a 60 giorni lavorativi. Inoltre, l'Ambasciata e i Consolati non possono accettare richieste da persone che si trovano fisicamente negli Stati Uniti. L'eccezione è valida solo per 30 giorni dalla data di approvazione ed è valida per un solo ingresso negli Stati Uniti. Una persona che lascia gli Stati Uniti e desidera ritornarci, deve essere rivalutata per un'eccezione di interesse nazionale. Gli studenti e i ricercatori accademici non hanno bisogno di essere rivalutati ad ogni ingresso negli Stati Uniti. Coloro che rientrano in queste categorie possono consultare le informazioni fornite nella sezione "Eccezioni di Interesse Nazionale" (National Interest Exceptions) presente nel portale dell’Ambasciata e Consolati degli Stati Uniti d’America in Italia (https://it.usembassy.gov/it/visti/). Si raccomanda a tutti coloro che si accingono ad intraprendere un viaggio negli Stati Uniti, sia ai titolari di un visto di natura non-immigrante sia coloro che viaggiano con l’autorizzazione di viaggio ESTA, di munirsi dell’idonea documentazione comprovante il proprio legame familiare con un cittadino americano o un residente permanente e/o l’appartenenza ad una delle categorie di esenzione espressamente previste dalla proclamazione presidenziale, al fine di disporre di informazioni esaustive in caso di richiesta da parte dei funzionari dell'Agenzia CBP nei punti di entrata in territorio americano. In ogni caso, infatti, ed indipendentemente da quanto indicato nel presente articolo, l'ingresso negli USA è rimesso in via definitiva alla decisione dei funzionari dell'Agenzia CBP, i quali possono pronunciarsi negativamente o, come verificatosi in circostanze che hanno recentemente interessato clienti e/o conoscenti del nostro studio legale, positivamente, consentendo l’ingresso in territorio americano a titolari di visti di natura non-immigrante o ESTA. L'ipotesi di transitare in un paese terzo rispetto all’Area Schengen prima di raggiungere gli Stati Uniti non è contemplata dalla proclamazione e potrebbe influenzare la decisione dei funzionari dell’Agenzia CBP. La proclamazione, infatti, prende in esame un arco temporale di 14 giorni antecedenti l’ingresso negli Stati Uniti. Sul portale ufficiale dell’Agenzia CBP, l’ente che rilascia le autorizzazioni di viaggio ESTA, è possibile apprendere che qualsiasi viaggiatore con un'ESTA valido che è soggetto alla proclamazione presidenziale del 13 marzo 2020 e che tenta di viaggiare negli Stati Uniti in violazione della proclamazione incorrerà nella cancellazione del proprio ESTA (avviso consultabile sulla home page del sito https://esta.cbp.dhs.gov). A seguito della cancellazione dell’autorizzazione di viaggio sarà possibile recarsi negli Stati Uniti solo previa richiesta di nuova autorizzazione o di visto turistico in caso di negazione dell’autorizzazione di viaggio. Proprio per questo, si raccomanda a tutti coloro che si accingono a viaggiare negli Stati Uniti di consultare attentamente il sito ufficiale del Dipartimento di Stato americano, il portale dell’Ambasciata e Consolati degli Stati Uniti d’America in Italia, nonché il sito dell’Unità di Crisi della Farnesina http://www.viaggiaresicuri.it/country/USA e la propria compagnia aerea, per rimanere aggiornati ed evitare problematiche o interruzioni del viaggio.

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci via e-mail all’indirizzo legalassistant@pspalaw. com o al numero telefonico +1 305 373 7016.

CAV. PIERO SALUSSOLIA, ESQ. E DOTT.SSA FEDERICA MAGNI

 

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