In data 4 agosto 2021 ha avuto luogo un'informativa della DGRI sui contenuti della Legge 106/2021 di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, c.d. "Sostegni-bis", che all'articolo 75-bis ha modificato l'art. 211 del DPR n. 18/1967, introducendo una riforma migliorativa della normativa in materia di assicurazioni private per il personale inviato dal MAECI all'estero, nonché per il personale a contratto a legge italiana destinatario del DPR 618. La riforma, fortemente voluta dalla CONFSAL UNSA ESTERI che ne ha seguito ogni sviluppo in sede parlamentare, è già in attuazione presso il MAECI dal 27.7.2021.
La norma di legge precedentemente in vigore rimetteva alla scelta individuale del dipendente se associarsi, o meno, alla polizza: questa facoltà in futuro non sarà più data, poiché tutti i dipendenti (diplomatici, AA.FF., personale a contratto a legge italiana, carabinieri, esperti, personale in missione) verranno assicurati d'ufficio – con copertura totale - senza eccezione alcuna. Il sistema delle tutele sarà lo stesso per tutti i dipendenti, ciascuno potrà poi decidere per sé se mantenere l'eventuale assicurazione sanitaria privata di cui eventualmente dispone.
La riforma prevede la copertura al 100% del costo della polizza (ad oggi con RBM) anche per i familiari a caricoconviventi nella stessa sede del dipendente. Per familiari a carico non conviventi è tuttavia possibile stipularel'estensione della polizza a proprie spese a costi contenuti.
Il nuovo art. 211 del DPR 18, come modificato dalla legge in parola, al comma 3 consente di sottoscrivere polizze nei Paesi extra-UE. Per le urgenze (rimpatri sanitari e ricoveri) è già stata conclusa una polizza con la ALLIANZ (maggiori dettagli sono pubblicati sulla MAENET alla pagina specifica per le assicurazioni sanitarie).
Per quanto concerne i Paesi a regime speciale come USA, Canada e Svizzera sono attive solo le polizze per infortuni e vita, poiché nei predetti Paesi è lo stesso Ministero della Salute che stipula convenzioni con enti assicurativi privati locali.
È stata altresì estesa, sulla base della normativa vigente, una polizza a copertura di atti violenti e di terrorismo, con l'aggiunta delle calamità naturali, per tutto il personale ovunque nel mondo e non solo nei Paesi a rischio. L'indennizzo per morte è stato elevato a 1 milione di EURO. La polizza, data la normativa vigente, è gratuita solo per il personale trasferito all'estero e non per quello stanziale di Roma. Per il personale a contratto sia a legge italiana che locale sarà possibile l'adesione alla polizza mediante il pagamento di un contributo di EURO 10 annuali.
Il presente intervento normativo è stato fortemente voluto e sollecitato dalla nostra Sigla, poiché parte di un disegno più ampio di ridefinizione della disciplina relativa all'assistenza sanitaria del personale all'estero.
Le nuove garanzie di copertura dei costi della polizza sanitaria al 100%, con inclusione del personale con contratto italiano, rappresenta il segnale evidente dell'attenzione costante e del continuo monitoraggio delle dinamiche legislative e parlamentari portate avanti dal nostro Sindacato. Per il personale a contratto locale continuano a permanere le tutele previste dall'art. 158 del D.Lgs.103/2000 che già disponeva circa l'obbligo dicopertura sanitaria mediante polizze assicurative private (UNISALUTE o polizza locale).
Il cammino per la piena tutela in materia sanitaria e di sicurezza sociale dei lavoratori all'estero è ancora lungo, poiché le anomalie e le contraddizioni continuano a sussistere. In quest'ambito ricordiamo ancora una volta le criticità insorte in quei Paesi in cui il Min. Salute sottoscrive direttamente le convenzioni sanitarie con Enti assicuratori locali, come ad esempio negli Stati Uniti.
Il nostro Sindacato proseguirà la propria azione incessante di rilevazione delle problematiche e conseguente richiesta di adeguate tutele della salute di tutti i lavoratori.