Con 137 voti favorevoli, 83 contrari e 2 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il decreto n. 36 del 2025, contenente disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. Il Partito Democratico ha contrastato in ogni modo questo provvedimento, il quale, intervenendo sulla legge n. 91 del 1992, introduce modifiche significative ai criteri di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, stabilendo che chi nasce all'estero e possiede un'altra cittadinanza non trasmetterà più la cittadinanza italiana, salvo per alcuni casi specifici. Spezzando, così, non solo il legame di sangue con l’Italia ma anche un patto tra lo Stato e gli italiani all’estero, poiché le modifiche avranno effetto retroattivo. Tale è stata la contrarietà del PD che concludendo la sua dichiarazione di voto Toni Ricciardi ha espresso “con profondo disprezzo un voto fortemente contrario”. Le critiche a questo provvedimento sono state sia di metodo che di merito. Nel metodo, perché la scelta di procedere su questo tema con un decreto-legge viola palesemente l’articolo 77 della Costituzione che stabilisce che il governo può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria qualora ricorrano casi straordinari di necessità e urgenza. E dove sarebbe la situazione straordinaria di necessità e urgenza nel modificare una legge del 1992 con l’obiettivo di limitare l’acquisto della cittadinanza italiana ai figli e ai nipoti degli italiani emigrati all’estero? Appare, inoltre, particolarmente grave che una materia di stretto rilievo costituzionale e attinente allo status fondamentale di cittadinanza sia affrontata dal governo mediante decretazione d'urgenza, anche in considerazione del fatto che risultano già assegnati alle competenti Commissioni parlamentari numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare sulla materia, i quali avrebbero potuto essere oggetto di approfondita discussione e dibattito in sede parlamentare. Tutto il contrario di quanto avvenuto con questo decreto-legge. In questo modo, infatti, il governo ha fortemente compresso una discussione che riguarda tematiche particolarmente delicate, che incidono direttamente sulla possibilità di accedere a specifiche garanzie costituzionali e diritti legati alla condizione di cittadino. Durante la dichiarazione di voto sulla pregiudiziale di costituzionalità presentata dal PD, Fabio Porta ha sostenuto che “questo decreto-legge è un atto ostile e codardo, con il quale il governo sta tagliando, con un colpo di accetta, il legame storico e profondo tra il nostro Paese e le sue grandi collettività sparse in tutto il mondo. Una storia eroica di sacrifici e di successi, che ha consentito all'Italia di crescere e svilupparsi e che, ancora oggi, è parte essenziale della nostra politica di internazionalizzazione culturale ed economica. Una scelta, quella operata dal governo, assolutamente impropria e inopportuna. Si ricorre alla decretazione d'urgenza poiché ‒ leggo testualmente dalle motivazioni del governo ‒ il crescente numero di connazionali all'estero costituisce una minaccia alla sicurezza nazionale. Sì, avete ascoltato bene, colleghi. Noi italiani all'estero siamo diventati una minaccia e non più una risorsa, non più un'opportunità, come tutti noi abbiamo sempre detto con orgoglio e commozione tutte le volte che abbiamo incontrato le comunità italiane nel mondo. Siete ipocriti e incoerenti, signori del governo e colleghi della maggioranza che lo sostenete. (…) Non avete soltanto scavalcato il Parlamento, ma anche gli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero ‒ primo fra tutti, il Consiglio generale degli italiani all'estero, del quale proprio il Ministro degli Affari esteri è il presidente ‒, che il governo avrebbe l'obbligo o, quantomeno, il buonsenso di consultare prima di intervenire su tematiche di loro competenza”. Le critiche da parte del PD, e di tutte le opposizioni, sono poi entrate nel merito del provvedimento. Un decreto che, come detto, non nasce per gestire un'emergenza ma per costruire una barriera contro chi ha sangue italiano ma vive all'estero, una barriera contro chi, invece di essere accolto e valorizzato, viene visto come una minaccia. Durante la discussione generale, Nicola Carè ha detto “Qui la sostanza è ancora più amara, perché questo provvedimento colpisce in pieno petto il principio dello ius sanguinis, ne limita la trasmissibilità, ne restringe l'applicabilità retroattiva, lo svuota di significato. Non si tratta di una modernizzazione del diritto; si tratta di un colpo secco, mirato, chirurgico a un principio che ha fondato la coesione dell'identità italiana nel mondo. Sapete chi sono le vittime alla fine? Non i cosiddetti furbi del passaporto, come si cerca di raccontare con una retorica pomposa. No, i veri colpiti sono le famiglie. Saranno i figli e i nipoti di italiani emigrati che, dopo decenni di sacrifici, si vedono improvvisamente dire: tu non sei abbastanza italiano per meritare la cittadinanza di tuo nonno. (…) Allora, io dico con forza: non potete spezzare questo legame, non potete cancellare l'identità, non potete negare a chi ha il sangue italiano il diritto di sentirsi parte di questa Nazione, della nostra Repubblica. Abbiamo visto negli anni i risultati di politiche illuminate, il voto all'estero, la rappresentanza parlamentare, l'impegno dell'associazionismo italiano nel mondo, i programmi di formazione, gli scambi culturali. Questo decreto, invece, compie un balzo all'indietro: disconosce tutto. È una legge che nega la fiducia, che rifiuta il passato e compromette il futuro. E lo dico con orgoglio istituzionale, ma anche con un'emozione personale: non è tollerabile che due fratelli, figli dello stesso padre, padre emigrato, possano trovarsi in due situazioni diverse solo perché uno ha presentato la domanda il 26 marzo del 2025 e l'altro il 28 marzo. Questo non è diritto: è arbitro, è iniquità, è crudeltà amministrativa”. La norma, infatti, all’articolo 1, comma 1, fa salvi i casi in cui lo status di cittadino sia riconosciuto o sia accertato giudizialmente in seguito a domanda presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025. Poiché il decreto-legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 marzo 2025, è evidente la volontà di operare come una scure sui diritti degli italiani all'estero, ponendo uno spartiacque tra prima e dopo il 27 marzo. Christian Di Sanzo, durante la discussione generale, ha sottolineato che “con questo provvedimento voi dite ai nostri giovani ricercatori, imprenditori, professionisti che, se oggi se ne vanno dall'Italia, li punite con la minaccia che i loro nipoti non potranno essere italiani. Un messaggio chiaro per dire che, se vai e rinunci all'Italia, lo farai per sempre, per i figli dei tuoi figli, perché voi concepite chi oggi si trasferisce in un altro Paese come un traditore della Patria che deve essere punito. Ma se pensate che questo sia un modo per trattenere in Italia i nostri giovani e fermare la nostra emigrazione vi sbagliate perché con le minacce non otterrete niente. Oltre a questo avete inserito altri aspetti volti solo a ostacolare la vita degli italiani all'estero, come la registrazione entro un anno dei nuovi figli quando i nostri consolati sono già oberati di pratiche e molti richiedono appuntamenti per svolgere le pratiche di stato civile, appuntamenti che sono spesso molto difficili da trovare. Quindi, si rischia che molti giovani, neonati italiani perderanno il diritto alla cittadinanza solo perché non troveranno un appuntamento in consolato. Avete poi messo questo spartiacque tra prima del 27 marzo e dopo il 27 marzo per le pratiche di cittadinanza, creando caos e confusione negli uffici consolari, perché siete incapaci di gestire una transizione organizzata che poteva essere programmata e strutturata. E poi solo grazie all'intervento del Partito Democratico siamo riusciti a salvare le pratiche di chi aveva già un appuntamento, il minimo che si potesse fare”. Dal 1876 al 1975 sono partiti 27 milioni di italiane e italiani per il mondo. Per cercare lavoro, per fame, per disperazione, per una vita migliore. Secondo gli ultimi rilevamenti, ad oggi è stata superata la soglia delle 35 milioni di partenze. Secondo una stima della Banca d’Italia, dal 1947 al 1979, i soldi delle rimesse arrivati nel nostro Paese sono pari a circa 20 miliardi di dollari. Nel primo decennio del Duemila, Banca d'Italia ha sancito in 4 miliardi di euro le rimesse delle italiane e degli italiani all'estero. Quei soldi hanno contribuito alla crescita e allo sviluppo dell’Italia. Le ragazze e i ragazzi che ogni anno lasciano il nostro Paese sono circa 150mila, solo nel 2024 sono state certificate 190mila partenze. Questi sono alcuni dati forniti da Toni Ricciardi, durante la dichiarazione d voto finale, per dare un quadro del fenomeno. Per spiegare la grandezza, l’importanza, la complessità e la gravità della emigrazione italiana nel mondo. Una storia fatta di sofferenza, di dolore, di lutti, ma anche di successi, di soddisfazioni, di risultati raggiunti. E di un legame con l’Italia che non si è mai spezzato. Un fenomeno che per nessun motivo andava affrontato con la superficialità e la sciatteria dimostrata dal governo Meloni. “Nonostante questo – ha detto Ricciardi nella sua dichiarazione di voto – l'atto più grave che avete compiuto sapete qual è? È quello di avere richiesto e immaginato l'urgenza di questo provvedimento per una questione di sicurezza nazionale. Gli italiani e le italiane all'estero sono per voi un problema di sicurezza nazionale. Qualche mese fa avete concesso la cittadinanza a Milei e alla sorella, e oggi, in questo preciso istante, state negando la cittadinanza a nipoti e pronipoti di questo Paese. Allora, andatelo a spiegare ai bellunesi, che hanno esportato il gelato italiano in tutto il mondo, che sono morti a Mattmark, che i loro nipoti e loro pronipoti non saranno più italiani. Andatelo a spiegare ai veneti, quando il Veneto, fino agli anni Sessanta, era la prima regione dell'emigrazione italiana. Andatelo a spiegare ai bergamaschi, che hanno insegnato al mondo come si fa la muratura. Andatelo a spiegare agli umbri, ai lucchesi, ai marchigiani e agli abruzzesi, che questo Paese e questa Repubblica ha scambiato a Marcinelle in cambio di 200 chili di carbone a testa. (…) Voi oggi potete, con una norma folle, tagliare un diritto sancito dalla Costituzione, ma non potrete mai spegnere il sentimento di italianità che vive e vivrà in queste persone”. Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza” approvato dal Senato AC 2402 e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato. Assegnazione alla I Commissione Affari Costituzionali. GLI INTERVENTI DEI DEPUTATI DEL GRUPPO PD-IDP. DISCUSSIONE GENERALE: NICOLA CARÈ (video) E CHRISTIAN DIEGO DI SANZO (video); ESAME DI QUESTIONI PREGIUDIZIALI: FABIO PORTA (video); ESAME DELL’ARTICOLO UNICO: NICOLA CARÈ (video 1 - v. 2 - v. 3 - v. 4 - v. 5 - v. 6), PAOLO CIANI (video 1 - v. 2), CHRISTIAN DIEGO DI SANZO (video 1 - v. 2 - v. 3 - v. 4 - v. 5 - v. 6 - v. 7 - v. 8 - v. 9), PIERO FASSINO (video), FABIO PORTA (video 1 - v. 2 - v. 3 - v. 4 - v. 5 - v. 6 - v. 7), TONI RICCIARDI (video 1 - v. 2 - v. 3 - v. 4 - v. 5 - v. 6 - v. 7 - v. 8 - v. 9 - v. 10); ESAME DEGLI ORDINI DEL GIORNO: DIEGO DI SANZO (video), FABIO PORTA (video), TONI RICCIARDI (video - v. 2); DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE: TONI RICCIARDI (video). SINTESI DELL’ARTICOLATO IN MATERIA DI CITTADINANZA PER I NATI ALL’ESTERO (ART. 1, CO. 1) L’articolo 1, al comma 1, introduce un articolo 3-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, il quale stabilisce una preclusione all’acquisto automatico della cittadinanza per i nati all’estero in possesso di cittadinanza di Stato estero. L’articolo stabilisce che debba considerarsi non aver mai acquistato la cittadinanza italiana colui il quale sia nato all’estero e sia in possesso di altra cittadinanza, anche prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame. Di seguito, alle lettere da a) a d), la norma individua una serie di eccezioni alla preclusione.

La norma fa salvi, anzitutto, i casi in cui lo status di cittadino sia riconosciuto o sia accertato giudizialmente in seguito, rispettivamente, a domanda o a domanda giudiziale (presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025). Fa salvo altresì – secondo una modifica introdotta dal Senato – il caso di domanda presentata (all’ufficio consolare o al sindaco) in tempo successivo, purché dietro appuntamento di cui sia stata data comunicazione entro quel medesimo termine all’interessato. Si applica in tal caso la normativa applicabile prima dell’entrata in vigore del presente decreto-legge. Prevede inoltre come eccezione alla preclusione – secondo modificazione apportata dal Senato – il caso in cui uno dei genitori o degli adottanti, o dei nonni, possieda (o possedesse al momento della morte) “esclusivamente” la cittadinanza italiana. Nonché prevede come eccezione il caso in cui uno dei genitori o degli adottanti sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio. ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DA PARTE DEL MINORE STRANIERO O APOLIDE (ART. 1, CO. 1-BIS E 1-TER) Dell’articolo 1 del decreto-legge, il comma 1-bis, introdotto dal Senato, aggiunge i commi 1-bis e 1-ter all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91. La prima disposizione (comma 1-bis) prevede che il minore straniero o apolide, discendente da padre o madre cittadini italiani per nascita, divenga cittadino italiano qualora i genitori medesimi, o il tutore, dichiarino la volontà di acquisto di tale status. Richiede inoltre che, successivamente a tale dichiarazione, il minore risieda legalmente e continuativamente per almeno due anni in Italia o, in alternativa, che tale dichiarazione di volontà sia presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla successiva data in cui sia stabilita la filiazione con un cittadino italiano, anche per adozione. La seconda disposizione (comma 1-ter) prevede che il minore straniero o apolide divenuto cittadino italiano ai sensi del novello comma 1-bis, il quale sia in possesso della cittadinanza di altro Stato, possa rinunciare alla cittadinanza italiana, una volta raggiunta la maggiore età. Ancora dell’articolo 1 del decreto-legge, il comma 1-ter, anch’esso introdotto dal Senato, prevede che la suddetta dichiarazione di volontà sia presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026, con riferimento allo straniero o all’apolide il quale:  sia minorenne alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decretolegge;  e sia figlio di genitori che abbiano acquistato la cittadinanza italiana ai sensi della lettera a) o, in alternativa, della lettera b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91 del 1992.

REQUISITO DI RESIDENZA BIENNALE PER I FIGLI MINORI DI CHI ACQUISTI O RIACQUISTI LA CITTADINANZA (ART. 1, CO. 1-QUATER) Il comma 1-quater, introdotto dal Senato, prescrive un requisito di residenza continuativa biennale in Italia, per l’acquisto della cittadinanza da parte di figli minori di genitore che acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana, se conviventi. CONTROVERSIE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLA CITTADINANZA: ONERE DELLA PROVA E INAMMISSIBILITÀ DI GIURAMENTO E PROVA TESTIMONIALE (ART. 1, CO. 2) Dell’articolo 1, il comma 2 novella l’articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, intervenendo su taluni profili della disciplina della prova relativa alle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana. La norma introduce, al richiamato articolo 19-bis, i commi 2-bis e 2-ter. La prima disposizione stabilisce che nelle suddette controversie non siano ammessi il giuramento e la prova testimoniale. La seconda prevede che nelle medesime controversie l’onere di provare l’insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge ricada su colui il quale chiede l’accertamento della cittadinanza. STRANIERI DISCENDENTI DA ITALIANI ED INGRESSO PER LAVORO SUBORDINATO (ART. 1-BIS, CO. 1) L'articolo 1-bis, comma 1, consente l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, al di fuori delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro, per lo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana. La determinazione di siffatti Stati di destinazione è rimessa a decreto del Ministro degli affari esteri. STRANIERI DISCENDENTI DA ITALIANI E CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA (ART. 1- BIS, CO. 2) L'articolo 1-bis comma 2 riduce a due anni (da tre anni) il periodo di legale residenza in Italia, prescritto per la concessione della cittadinanza allo straniero il cui genitore o ascendente in linea retta di secondo grado sia o sia stato cittadino per nascita. RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA A FAVORE DI EX CITTADINI (ART. 1-TER) Prevede che chi sia nato in Italia o vi sia stato residente per almeno due anni continuativi, e abbia perduto la cittadinanza in applicazione di alcune disposizioni della legge n. 555 del 1912, la riacquisti se effettui una dichiarazione in tal senso, tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027. Al contempo, il contributo per il riacquisto della cittadinanza sopra ricordato (pari a 250 euro, come nella disciplina vigente) è annoverato tra i diritti da riscuotersi dagli uffici consolari. ENTRATA IN VIGORE (ART. 2) L'articolo 2 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 29 marzo 2025. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto, la legge (con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.