In seguito all'approvazione della Camera dell'estensione dell'assistenza sanitaria nazionale agli iscritti all'Aire residenti nei Paesi extra Ue, alla redazione di Gente d'Italia sono arrivate diverse mail di connazionali che chiedono lumi sulla legge bipartisan con primi firmatari gli on. Andrea Di Giuseppe (FdI) e Christian Di Sanzo (Pd).
Ecco le domande e le osservazioni più gettonate.
Se un italiano vive e lavora all'estero 1) si presume che nel Paese di residenza abbia una copertura sanitaria e ci rimanga almeno per buona parte dell'anno e, ad esempio, se si parla degli Stati Uniti, tutte o quasi le assicurazioni prevedono anche l'assistenza fuori dai confini nazionali, per vacanze ecc, quindi per quale motivo pagarne un'altra quando ci si reca in Italia?
2) nel caso che la propria assicurazione non preveda l'estero, si possono acquistare per al massimo qualche centinaia di euro e anche per periodi lunghi non si superano mai i 2000 euro.
3) se un connazionale extra Ue non ha l'assistenza sanitaria nel Paese estero dove vive, che senso avrebbe non essere assicurati dove si passa la maggioranza dell'anno per poi spendere 2000 euro in Italia?
4) davvero le migliaia di connazionali residenti all'estero che non sono iscritti all'Aire per non perdere l'assistenza sanitaria italiana (magari si recano in Italia solo per brevi periodi all'anno) sono disposti a pagare 2000 euro per cambiare il proprio status?
5) l'interruzione del versamento: visto che si parla di Paesi extra Ue, non è detto che regolarmente ogni anno e sempre per lunghi periodi ci si rechi in Italia, ma se si sospende il pagamento viene meno anche la copertura sanitaria e per riaverla si devono pagare arretrati più interessi. E inoltre, visti anche i tempo della sanità pubblica italiana, si possono effettuare prenotazioni - ad esempio interventi chirurgici, visite specialistiche - prima dell'arrivo in Italia o prima dell'iscrizione?
(6) anche se c'è l'odg presentato dall'on. Fabio Porta (Pd), al momento i 2000 euro da pagare sono uguali per qualsiasi connazionale, non conta la provenienza (Paesi più o meno ricchi) e il reddito personale, mentre i minori sono coperti solo se hanno un genitore iscritto. Anche i pensionati debbono pagare?
Tanti dubbi, tante osservazioni, tanti punti oscuri. Speriamo arrivino presto risposte e chiarimenti dai primi firmatari della legge.

Gli articoli della nuova legge

articolo 1 che gli italiani iscritti all’Aire e residenti in Stati non appartenenti all’Unione Europea né all’Associazione europea di libero scambio (Efta) – come ad esempio i connazionali in Stati Uniti, Australia o Sud America – potranno iscriversi all’azienda sanitaria locale di riferimento. Nel corso dell’esame in Commissione è stata aggiunta una precisazione importante: l’iscrizione potrà avvenire presso l’Asl del territorio dove sono conservate le schede individuali dell’interessato oppure, in alternativa, presso l’Asl competente per il domicilio di soggiorno effettivo in Italia.

L’articolo 2 rappresenta il nucleo operativo della proposta. Il contributo è stato fissato in 2.000 euro su base annua, una cifra non frazionabile che decorre dalla data di rilascio effettivo della Tessera Sanitaria Nazionale. Significativa la modifica apportata durante l’esame referente: mentre la versione originaria rimandava a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione dell’importo, il testo attuale lo stabilisce direttamente in legge, garantendo maggiore certezza.

Sono previste alcune eccezioni:
– I minorenni sono esonerati dal pagamento, a condizione che almeno un genitore o tutore abbia regolarmente richiesto la tessera sanitaria
– Il contributo potrà essere adeguato annualmente con decreto del Ministro della salute, tenendo conto dell’inflazione misurata dall’Istat

In caso di mancato pagamento, scatta la sospensione dell’assistenza per le cure non urgenti, mentre per quelle urgenti il diritto rimane garantito. Chi volesse rinunciare al servizio e successivamente reiscriversi, dovrà versare tutti i contributi non pagati, maggiorati degli interessi legali.

L’articolo 3, introdotto durante l’esame in Commissione, precisa che l’attuazione della legge dovrà avvenire nei limiti delle risorse umane e finanziarie già disponibili, senza nuovi oneri per il bilancio pubblico.

L’articolo 4 stabilisce i tempi di entrata in vigore: la legge diventerà operativa 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, il Ministro della salute dovrà emanare un decreto che definirà:
– Le modalità pratiche di accesso alle prestazioni sanitarie
– Il procedimento amministrativo per l’iscrizione
– Il sistema di monitoraggio degli effetti della nuova disciplina