ROMA – La Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità il ddl di Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024 (Approvato dal Senato). Scopo dell’accordo bilaterale è quello di eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni ricevuti dai lavoratori frontalieri dei due Paesi, con la previsione del principio di reciprocità. In estrema sintesi, il protocollo in esame è finalizzato a consentire ai lavoratori frontalieri, tenuto conto dell’attuale contesto di mobilità tra l’Italia e la Svizzera, di svolgere parte dell’attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica del proprio status. Il Protocollo di modifica è composto da due articoli. L’articolo 1 integra la definizione di lavoratori frontalieri. Viene consentito ai lavoratori frontalieri di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza per motivi professionali entro un massimo di 45 giorni all’anno. Inoltre, l’articolo in questione consente ai lavoratori frontalieri di svolgere fino al 25 per cento dell’attività lavorativa in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliero. Per quanto riguarda l’Italia tale previsione è già in vigore, a partire dal 1° gennaio 2024, in virtù di una previsione retroattiva della legge di bilancio 2025.
L’articolo 2 riguarda l’entrata in vigore e l’applicazione del Protocollo di modifica, prevedendo che l’entrata in vigore avvenga alla data di ricezione dell’ultima delle notifiche con le quali i due Stati si comunicheranno la conclusione delle rispettive procedure interne per l’entrata in vigore del Protocollo medesimo. Quanto al disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli. In particolare, l’articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall’attuazione della legge di ratifica “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
