ROMA - Introdurre incentivi fiscali per i titolari di pensione italiana che vivono fuori dall'Unione europea da almeno cinque anni e che trasferiscono la loro residenza in Italia, in un comune che rientra nelle aree intermedie, periferiche o ultraperiferiche della SNAI (Strategia nazionale per le aree interne) con una popolazione non superiore a 3.000 abitanti. Questo l’obiettivo del ddl presentato dal senatore Domenico Matera (FdI) di cui questa settimana la Commissione Finanze del Senato avvierà la discussione in sede redigente.
Il beneficio previsto dal ddl consiste in un'aliquota IRPEF sostitutiva e forfettaria del 4% sui tutti i redditi non già assoggettati a tassazione in Italia, compresi quelli prodotti all'estero e quelli corrisposti da istituti di previdenza italiani, per 15 anni.
“Si vuole quindi incentivare i rientri in Italia, senza alcun maggiore onere per la finanza pubblica, indirizzandoli verso le aree che soffrono lo spopolamento e la riduzione dei servizi necessari alla vita delle persone come scuola, sanità e mobilità”, spiega Matera nella presentazione del testo.
L’Inps, ricorda il senatore, “paga pensioni all'estero in circa 160 Stati. Nel 2023 le pensioni pagate all'estero sono state oltre 310.000, per un importo complessivo di circa 1.600 milioni di euro, rappresentando il 2,3 per cento del totale delle pensioni erogate dall'Istituto. A queste si aggiungono pensioni in regime internazionale, liquidate totalizzando i periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in altri Stati, di cui il 36 per cento sono pagate all'estero, per un importo di circa 562 milioni di euro. Tali pensioni erogate all'estero sono imponibili in linea generale in Italia, salvo ove diversamente pattuito. Infatti, con molti Paesi l'Italia ha concluso convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali sul reddito. In tali casi, il pensionato italiano che risiede all'estero può chiedere all'INPS l'applicazione della normativa prevista dalla specifica convenzione. Il pensionato potrà quindi ottenere, in base a quanto stabilito dalla convenzione, per esempio, la detassazione totale della pensione italiana, in quanto tale reddito verrà assoggettato al regime fiscale del Paese di residenza, oppure l'applicazione di un trattamento fiscale più favorevole, come l'imposizione limitata alla parte eccedente determinate soglie o l'applicazione di aliquote diverse da quelle previste dal regime fiscale ordinario”.
Richiamato il concetto di residenza fiscale, Matera spiega che il suo ddl interviene sul Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (Tuir) introducendo l'articolo 24-quater.
Il TUIR, spiega Matera, “già prevede all'articolo 24-bis, a partire dal 2017, per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia dopo aver vissuto all'estero per almeno nove anni, la possibilità di optare per un'imposta sostitutiva dell'IRPEF sui redditi prodotti all'estero, nella misura forfettaria di 200.000 euro l'anno. L'articolo 24-ter, invece, a partire dal 2019, prevede, per le persone fisiche titolari di pensione erogata da soggetti esteri, residenti all'estero da almeno cinque anni, la possibilità di optare per l'aliquota sostitutiva forfettaria del 7 per cento su tutti i redditi prodotti all'estero, a condizione che trasferiscano la propria residenza in Italia, in uno dei comuni del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia), o in quelli interessati da eventi sismici nel 2009, 2016 e 2017, aventi comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti”.
Il nuovo articolo 24-quater, evidenzia il senatore, “sarebbe quindi rivolto ai molti soggetti residenti all'estero, titolari di pensione erogata in Italia, che non possono rientrare né nell'ambito applicativo dell'articolo 24-bis perché non hanno convenienza a pagare 200.000 euro l'anno di tasse, né in quello dell'articolo 24-ter, perché percepiscono una pensione italiana e non estera. A queste persone, quindi, si vuole dare la possibilità di rientrare in Italia, beneficiando di un'aliquota IRPEF forfettaria del 4% su tutti i redditi percepiti, compresa la pensione italiana, per la parte non già oggetto di imposizione in Italia. In questo modo si assicura l'assenza di un minor gettito per la finanza pubblica, e anzi un sicuro introito per l'Erario”.
Il ddl consta di un solo articolo.
“Art. 1.
1. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
“ Art. 24-quater.
(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione erogata da enti previdenziali italiani che trasferiscono la residenza fiscale da Paesi non appartenenti all'Unione europea a comuni inclusi nelle aree individuate dalla Strategia nazionale per le aree interne)
1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 24-bis e 24-ter, le persone fisiche di cui al comma 2 del presente articolo possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, anche prodotti all'estero e determinati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, per la parte, totale o parziale, non già sottoposta a tassazione in Italia, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 4 per cento, per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.
2. L'opzione di cui al comma 1 del presente articolo può essere esercitata dalle persone fisiche titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da enti previdenziali italiani, pubblici o privati, che non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace ai sensi del comma 5 del presente articolo, e che trasferiscono la propria residenza fiscale da Paesi non appartenenti all'Unione europea a uno dei comuni inclusi nelle aree intermedie, periferiche o ultraperiferiche della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), aventi popolazione non superiore a 3.000 abitanti, secondo l'ultimo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni precedente alla data di esercizio dell'opzione.
3. Le persone fisiche di cui al comma 2 indicano, nell'ambito dell'opzione, lo Stato o gli Stati in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima del trasferimento. L'Agenzia delle entrate comunica le informazioni relative al trasferimento di residenza fiscale alle autorità competenti degli Stati indicati, attraverso idonei strumenti di cooperazione amministrativa.
4. L'opzione di cui al comma 1 si applica per i primi quindici periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace ai sensi del comma 5.
5. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia ai sensi del comma 2 ed ha effetto a decorrere dallo stesso periodo d'imposta.
6. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e l'irrogazione delle sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva non è deducibile da alcuna imposta o contributo.
7. L'opzione di cui al comma 1 è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca restano salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione cessano altresì in caso di accertata insussistenza o sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dal presente articolo, salvo il sopravvenuto superamento della soglia di abitanti di cui al comma 2. Gli effetti cessano altresì in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, nella misura e nei termini previsti, salvo che il versamento sia effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione per i cinque periodi d'imposta successivi.
8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo””.
Incentivi fiscali per il rientro dei pensionati: in Senato inizia l’esame del ddl Matera (FdI)

Depositphotos