OMA\ aise\ - "È consentito l’ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione e la residenza di una persona, anche non convivente, con la quale vi sia una stabile relazione affettiva".

Sta tutta qui la novità del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dà il tanto atteso via-libera alle cosiddette coppie internazionali, cioè a partner residenti in due Paesi diversi che fino ad ora scontavano le limitazioni agli spostamenti decise dal Governo italiano per contenere l’epidemia da coronavirus. Finora, infatti, il loro "caso" non era annoverato tra i "motivi essenziali" che permettono la riunificazione delle famiglie separate dalle misure anti-virus.

Tante le persone che, in Italia e nel mondo, si sono battute contro questo allontanamento forzato dal proprio partner, accompagnate dallo slogan "love is not tourism", che sui social è divenuto inevitabilmente hastag. Il nuovo decreto, nel complesso, proroga le norme contenute in quello emanato il 7 agosto scorso i cui effetti terminano oggi. Dunque da domani e fino al 7 ottobre sarà ancora obbligatorio indossare la mascherina al chiuso e nei luoghi aperti ove è impossibile mantenere il distanziamento, così come rimane l’obbligo di fare il tampone per chi torna in Italia dai Paesi a rischio indicati dal Governo, come previsto nell’ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto scorso.

Il Dpcm contiene indicazioni anche sulla capienza massima dei trasporti locali in vista della riapertura delle scuole. La bozza del decreto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19 e del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19". In vigore dall’8 settembre 2020 fino alla data del 7 ottobre 2020.

ART.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus covid-19 sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 sono prorogate fino al 30 settembre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4. Sono altresì confermate che sono efficaci sino al 30 settembre 2020 le disposizioni con tenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto e 16 agosto 2020 salvo quanto previsto dal comma 3. L’articolo 1 commi 1 e 2 dell'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020 non si applica nei casi previsti dall'articolo 6, commi 6 e 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020.

Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6, lettera r, il primo periodo è sostituito dal seguente: "ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado, secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 20/21 anche in base alle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars Cov2 elaborate dall'istituto superiore di sanità di cui all'allegato 21"; al secondo periodo le parole "sono consentiti" sono sostituite dalle seguenti: "sono altresì consentiti"; al terzo periodo la parola "altresì" è sostituita dalla seguente: "parimenti";

b) all'articolo 4 comma 1, dopo la lettera i è aggiunta la seguente "i bis: ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f e h, anche non convivente con la quale vi sia una stabile relazione affettiva";

c) all'articolo 6 comma 6, dopo la lettera

d) è aggiunta la seguente "d bis: agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale previa autorizzazione del Ministro della salute e con obbligo di presentare al vettore, all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone, risultato negativo";

d) allegato 15 linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico è sostituito dall'allegato 15 di cui all'allegato a al presente decreto; L’allegato 20 "spostamenti da e per l'estero" è sostituito dall'allegato 20 di cui all'allegato b del presente decreto; dopo l’allegato 20 è aggiunto l’allegato 21 di cui all’allegato C del presente decreto.

ART.2

Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data dell’8 settembre e sono efficaci fino al 30 settembre. Si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".