Situazioni recentemente riportate da Gente d’Italia e da altri organi di stampa giustificano l’esame della questione relativa alla inviolabilitá delle sedi diplomatiche. In altre parole, la domanda che molti lettori possono farsi riguarda se é lecito e in che misura che forze di sicurezza dello stato di accoglienza (in termini giuridici “Stato di residenza o accreditatario”) siano presenti negli spazi della sede di una missione diplomatica accreditata nel predetto Stato.

I rapporti tra gli Stati e le missioni diplomatiche sono fondamentalmente regolati dalla Convenzione di Vienna delle Relazioni Diplomatiche (CVRD) firmata nella capitale austriaca il 18 aprile 1961 e dalla Convenzione di Vienna delle Relazioni Consolari (CVRC) ivi firmata il 24 aprile 1963, entrambe ratificate dall’Italia il 25/06/1969 e dall’Uruguay il 10/03/1970 L’art. 22.1 della CVRD segnala che “i locali della missione sono inviolabili. Senza il consenso del capomissione, è vietato agli agenti dello Stato accreditatario accedere agli stessi”. Il Professore di Diritto Internazionale dell’Universitá di Roma 1 “La Sapienza” Carlo Curti Gialdino scrive: “Il divieto per gli agenti pubblici (forze di polizia, forze armate, ufficiali giudiziari, vigili del fuoco, etc.) dello Stato accreditatario di penetrare nei locali della missione, senza il consenso del capo missione, é assoluto. Al riguardo non hanno trovato riscontro nella prassi degli Stati le opinioni dottrinali che hanno cercato di costruire eccezioni fondate sul diritto di autodifesa o su necesssitá imprescindibili di proteggere la vita umana” (“Lineamenti di Diritto Diplomatico e Consolare”, Terza Edizione, Torino 2015, p.210).

Dal canto suo la Convenzione di Vienna delle Relazioni Consolari (CVRC) nel suo art. 31.2 indica: “Le Autorità dello Stato di residenza non possono penetrare nella parte dei locali consolari che il posto consolare utilizza esclusivamente per i bisogni del suo lavoro, se non con il consenso del capo del posto consolare, della persona da lui designata o del capo della missione diplomatica dello Stato d'invio. Tuttavia il consenso del capo del posto consolare può essere presunto come acquisito in caso d'incendio o altro sinistro che richieda misure di protezione immediate”.

La norma pertanto prevede il consenso presunto del capo del posto consolare in caso d’incendio o d’altro sinistro che esiga misure di protezione immediate, senza specificare cosa debba intendersi por “altro sinistro”. Va da sé - intendiamo - che quel consenso presunto deve essere confermato nel piú breve tempo possibile dal capo missione o dal responsabile del posto consolare, onde evitare che la possibilitá di “sinistro” diventi occasione affinché lo Stato di residenza entri senza autorizzazione nei locali consolari. Importa anche segnalare che entrambe le Convenzioni stabiliscono gli obblighi inerenti allo stato accreditario (cioé lo Stato dove é sita l’Ambasciata) relativi alla protezione della sede. In tal senso l’art. 22.2 del CVRD stabilisce infatti che “ lo Stato di residenza ha l'obbligo speciale di prendere tutte le misure appropriate per impedire che i locali consolari siano invasi o danneggiati e per impedire che la pace del posto consolare sia turbata o la sua dignità sminuita.”.

Da parte sua, la Convenzione per le relazioni consolari specifica nel suo art. 31.3 che “lo Stato di residenza ha l'obbligo speciale di prendere tutte le misure appropriate per impedire che i locali consolari siano invasi o danneggiati e per impedire che la pace del posto consolare sia turbata o la sua dignità sminuita”. Le norme sottintendono che la protezione deve essere stabilitá all’esterno delle sede diplomatica, in quanto - como detto - le forze di polizia non possono entrare nella stessa. In base a questi testi che costituiscono norme legali sia per l’Italia che l’Uruguay intendo che é possibile stabilire alcune conclusioni preliminari. La prima e piú importante é il divieto - riconosciuto dalle Convenzioni di Vienna -, fatto agli agenti dello Stato di residenza (in particolare le forze di polizia e le forze armate) di penetrare nei locali della missione diplomatica. Stabilito il principio, il capo missione ha il potere di autorizzare l’entrata nella sede diplomatica di “agenti dello Stato accreditatario”.

Eccezionalmente la Convenzione Consolare, ammette il “consentimento presunto” in caso di incendio o sinistro, consentimento che dovrá - intendiamo - poi essere confermato dal capomissione o dal responsabile del posto consolare. Sebbene le predette Convenzioni non stabiliscano che sia proibita la presenza continua di agenti pubblici di sicurezza stranieri negli spazi della missione diplomatica, consideriamo implicita la proibizione nei termini assoluti indicati dall’art. 22.1 del CVRD. Nemmeno é ipotizzabile che le forze pubbliche di sicurezza locali entrino senza alcuna autorizzazione dell’autoritá diplomatica o consolare. In tal senso, il Prof. Curti Gialdino ricorda che “la penetrazione non autorizzata di forze di polizia dello stato ricevente nella missione diplomatica costituisce una violazione grave del diritto diplomatico (idem, p.324) E’ possibile invece la contrattazione di agenti privati di sicurezza nella misura che le Convenzioni solo proibiscono l’ingresso di agenti di Stato, cioé forza di sicurezza pubbliche, dello Stato di residenza. Quindi é lecito che la missione diplomatica contratti personale “privato” di sicurezza (“securities”, come si dice in gergo), nella misura in cui sia personale dipendente dello Stato. Infine va segnalata - in ogni caso - la responsabilitá dello Stato di residenza di proteggere le sedi diplomatiche locali, attraverso adeguati sistemi di sicurezza esterni alle stesse.

N.di R.: Il Prof. Juan Raso é stato legale di fiducia dell’Ambasciata d’Italia di Montevideo dall’anno 1979 al 2016.

JUAN RASO