di Daniele Virgillito

Revisione dell'IRPEF, razionalizzazione delle aliquote IVA, eliminazione dei micro-tributi, riordino delle detrazioni e delle deduzioni, graduale superamento dell'IRAP, intervento sull'IRES in prospettiva dell'abbandono del doppio binario tra bilancio civilistico e dichiarazioni fiscali. E, inoltre, modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e revisione del catasto dei fabbricati, nonché riunione in un codice unico delle norme tributarie. E' quanto previsto dal disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021. In arrivo anche un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'Agente nazionale della riscossione all'Agenzia delle Entrate. Il Governo ha 18 mesi di tempo per l'adozione dei decreti delegati.

Lo strumento prescelto dall'Esecutivo per l'avvio della riforma fiscale è la legge delega: dieci gli articoli contenuti nel disegno di legge per revisionare l'ingarbugliato sistema fiscale italiano.
Non si tratta dell'attesa riforma, ma è pur vero che se i dieci generici articoli contenuti nel disegno di legge venissero concretamente attuati si tratterebbe di un inedito e deciso cambio di paradigma rispetto all'attuale sistema fiscale.
Il provvedimento prevede il graduale superamento dell'IRAP, la revisione dell'IRPEF, la razionalizzazione delle aliquote IVA, oltre a prevedere l'eliminazione dei micro-tributi. Nella delega è previsto, inoltre, il riordino delle detrazioni e delle deduzioni, la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e revisione del catasto dei fabbricati e la riunione in un codice unico delle norme tributarie.

L'obiettivo del disegno di legge, in questa prima fase, è quello di definire la cornice generale degli interventi della possibile futura riforma in attesa dei successivi decreti attuativi che daranno seguito alle misure entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge. Il secondo step è presumibile non incomincerà, quindi, prima del 2022.
Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale
Nell'art. 1 del disegno di legge si chiarisce che il Governo "è delegato a emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale". Al primo comma si afferma che i decreti legislativi "sono adottati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea, secondo i seguenti principi e criteri direttivi generali".

E in particolare, lettera a), lo "stimolo alla crescita economica attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione", e la "razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario anche con riferimento", lettera c) "preservare la progressività del sistema tributario" e lettera d) "ridurre l'evasione e l'elusione fiscale".
I principali target della delega al Governo, oltre all'immancabile riduzione dell'evasione fiscale, possono riassumersi fondamentalmente: nella ricerca di crescita dell'economia, attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte; la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione e la razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario, preservandone però la progressività.

L'IRPEF: il riordino delle deduzioni e detrazioni per raggiungere una maggiore equità
L'obiettivo dichiarato, sul fronte dell'IRPEF, è quello di alleggerire la pressione fiscale per i redditi medio-bassi, mantenendo la progressività e riducendo le variazioni delle aliquote marginali.
Gli interventi ipotizzati si concentrano sull'eliminazione del terzo scaglione di reddito (28-55mila euro) che attualmente soffre un'aliquota del 38%, ovvero, 11 punti percentuali più elevati rispetto allo scaglione precedente per i quali l'IRPEF si attesta "solo" al 27%; e ancora, l'ampliamento della no tax area.
L'accenno alle "variazioni eccessive" potrebbe far presagire ad un ripensamento della mini Flat Tax. Nel testo, art. 8, è considerato prioritario ridurre gradualmente le aliquote medie IRPEF "anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e partecipazione al mercato del lavoro"; decisamente incoraggiante, a tal riguardo, il "particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito".

Garantendo la progressività si deve, inoltre, puntare a ridurre le variazioni eccessive delle aliquote marginali. Per aliquote medie e marginali si intendono, nel caso in specie, quelle derivanti dall'applicazione dell'IRPEF senza tenere conto dei regimi sostitutivi e delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito. La classica addizionale IRPEF comunale e regionale verrà sostituita da una "sovraimposta", la cui aliquota base, lettera a) art. 8, potrà essere "aumentata o diminuita dalle regioni entro limiti prefissati" in modo tale che le regioni e i comuni riscuotano, comunque, stesso gettito.
Nel provvedimento si precisa, altresì, che per quanto riguarda le regioni sottoposte a piani di rientro per disavanzi sanitari, viene previsto "un incremento obbligatorio della sovraimposta calcolato in modo da garantire lo stesso gettito attualmente ricavato dall'applicazione delle aliquote delle addizionali regionali all'Irpef maggiorate nella misura obbligatoria".

Tra gli obiettivi, indicati nell'art. 3, si prevede il riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'IRPEF "tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta". Nel monitoraggio allegato alla Nota di aggiornamento al DEF, su 602 "spese fiscali" censite nel nostro sistema tributario, le detrazioni contano 58 e le deduzioni dall'imponibile sono 45. Il resto delle tax expenditures è costituito esenzioni, riduzioni d'aliquota, regimi forfettari e varie agevolazioni che non vengono menzionate esplicitamente nella legge delega, ma che potrebbero essere oggetto di riforma nei decreti attuativi.
Le detrazioni fiscali potrebbero configurarsi come spese pubbliche, ovverosia, riconosciute su base volontaria come erogazioni dirette in caso di pagamento elettronico. Secondo questa logica il contribuente potrebbe ricevere istantaneamente la somma riconosciuta in detrazione anziché attendere la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tra le indicazioni contenute nel provvedimento rientra anche l'armonizzazione della tassazione del risparmio tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione dell'imposta.

Razionalizzazione delle imposte indirette

Nella Relazione illustrativa viene messo in evidenza che "un pilastro della riforma fiscale è costituito dagli interventi che si intendono introdurre in tema di IVA e altre imposte indirette". L'art. 5, in tema di IVA, dedica particolare attenzione "alle finalità di semplificazione, e razionalizzazione (numero e livelli delle aliquote nonché distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote), di contrasto alla erosione ed evasione e di aumento del grado di efficienza del sistema coerentemente a quanto previsto dalla normativa unionale".
Riguardo l'IVA appare improbabile un abbassamento dell'imposta, mentre è più verosimile che si proceda, con i decreti attuativi, ad un riordino delle aliquote per specifici beni o servizi. Inoltre, in relazione alla tassazione indiretta sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, lettera b), "il sistema sarà revisionato, in coerenza con l'European Green Deal, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili".

Revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa

La delega in materia di IRES, si legge nell'art. 4, dovrà innanzitutto garantire la "coerenza complessiva del sistema di tassazione del reddito d'impresa con il sistema di imposizione personale dei redditi di tipo duale".
L'IRES vedrà in prospettiva l'abbandono del doppio binario tra bilancio civilistico e dichiarazioni fiscali. Di conseguenza, il fine ultimo, parrebbe, quello di spingersi verso l'applicazione di un'unica aliquota proporzionale di tassazione dei redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività d'impresa. Il provvedimento mira alla semplificazione del sistema anche "allineando la disciplina a quella vigente nei principali paesi europei".
I decreti attuativi, garantendo la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, si propongono di indirizzare norme volte, lettera d), a "limitare le distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale" anche attraverso, lettera b), il "rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, avuto anche riguardo alla disciplina degli ammortamenti".
I decreti delegati revisioneranno, inoltre, la disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinazione del reddito imponibile.

Abolizione progressiva dell'IRAP

L'art. 6, per quanto concerne imprese e professionisti, invece, prevede un taglio progressivo dell'IRAP. L'imposta regionale sulle attività produttive, almeno in parte dovrebbe confluire nell'IRES. L'accorpamento all'IRES, però, rischia di produrre un'ulteriore distorsione: se l'imposta venisse assorbita nell'IRES o ne diventasse d'emblèe una addizionale il rischio sarebbe quello, infatti, di ritrovarsi con un'aliquota troppo elevata e, quindi, ancor meno competitiva.
È probabile, quindi, che la cancellazione non opererà urbi et orbi, ma che verrà circoscritta a professionisti e partite IVA.

Modernizzazione del catasto

La delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi finalizzati alla modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e alla revisione del catasto dei fabbricati muove, art. 7, verso la modifica della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo strumenti, da porre a disposizione dei Comuni e all'Agenzia, si legge nella relazione illustrativa, "secondo il paradigma dell'interoperabilità dei rispettivi sistemi informativi, per facilitare e accelerare l'individuazione, anche attraverso metodologie innovative: degli immobili non censiti o che non rispettano la effettiva, reale consistenza o la relativa destinazione d'uso o la categoria catastale attribuita (lett. a, n. 1); dei terreni edificabili accatastati come agricoli (lett. a, n. 2); degli immobili abusivi, prevedendo l'individuazione di specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione dell'attività di accertamento svolta dai comuni in quest'ambito (lett. a, n. 3)".
L'art. 7, comma 2, precisa che "l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati, in tutto il territorio nazionale" dovranno essere disponibili a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Vengono previste, inoltre, agevolazioni per gli immobili di valore storico-artistico, al fine di considerare i "particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione" oltre che dei tanti vincoli su destinazione d'uso e restauri.
Il dibattuto capitolo del catasto pone l'accento sulla rivalutazione delle rendite, da portare a valori più vicini a quelli di mercato non a fronte però di un aumento della tassazione sugli immobili. Il provvedimento prevede, infatti, un sistema di aggiornamento periodico per evitare che in futuro si ripropongano i noti disallineamenti che viziano il funzionamento dell'attuale catasto, prestando però attenzione a che non venga assegnato un valore fiscale superiore a quello di mercato.
Nel testo, art. 7, comma 2, lettera d) si precisa, infatti, che i nuovi criteri non saranno utilizzati per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali.

Riscossione in base a obiettivi di risultato

L'art. 2, comma 1, delega il Governo ad attuare una revisione del sistema nazionale della riscossione; nel testo, lettera a), vengono indicati anche principi e criteri direttivi per "perseguire l'efficientamento e la semplificazione del sistema nazionale della riscossione, orientandone l'attività verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo, revisionando l'attuale meccanismo della remunerazione dell'agente della riscossione".
La lettera b), del citato articolo, mira ad "individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'Agente nazionale della riscossione, o parte delle stesse, all'Agenzia delle Entrate, in modo da superare l'attuale sistema, connotato da una netta separazione tra il titolare della funzione della riscossione, Agenzia delle entrate, e il soggetto deputato allo svolgimento delle attività di riscossione, Agenzia delle entrate - riscossione".
In tale prospettiva, lettera c), si propone di "garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane".