di Stefano Casini
Secondo la Corte Costituzionale si stabilisce l'illegittimità dell'assegnazione automatica del cognome del padre ai figli e alle figlie nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio o adottivi. 

Con questa sentenza, che verrà depositata nelle prossime settimane, la donna italiana ha conquistato un diritto dal valore storico. Da quasi mezzo secolo si di questa possibilità ma, a partire dello scorso 15 febbraio, in Commissione giustizia al Senato, era iniziata una discussione sulle proposte di legge per attribuire direttamente il cognome materno. Qualsiasi tentativo però veniva frenato dall'articolo 262 del codice civile.

Con un nuovo verdetto la Corte Costituzionale si è mostrata contro il sistema in vigore e si annuncia l'esito delle decisioni secondo le quali viene ribadito il principio di eguaglianza nell'interesse del figlio secondo cui entrambi i genitori dovranno condividere la scelta sul suo cognome in quanto elemento fondamentale dell'identità personale. E qui é dove si fa storia perché, con tale decisione, i figli dovranno ora avere il cognome di entrambi i genitori a meno che questi non decidano un'altra alternativa. Allora quali saranno i cognomi attribuiti ai figli della prossima generazione? Si arriverà a 4 cognomi? E in questo caso andrà ancora una volta contro la legge?

Per capire le indicazioni di natura pratica del prossimo futuro, partiamo dal fare un passo indietro. Dobbiamo specificare che, in Italia, la norma per assegnare il cognome paterno alla prole è sempre stata implicita e proprio per questo, secondo chi si batteva per un nuovo ordine delle cose, espressione della cultura patriarcale e del suo radicamento sociale.Senza una legge che stabilisse questa prassi di forma esplicita, si faceva affidamento su una serie di norme che, in realtá,  presuppongono questo trasferimento come obbligato. Nel caso dell'articolo 396 del 2000 del codice civile,  si parlava di divieto d'imporre al figlio lo stesso nome del padre, se in vita, per evitare omonimie. L'articolo 262 del codice civile invece dettava le regole per il cognome da assegnare al figlio nato fuori del matrimonio tramite la dicitura:

"Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre".

A questa impronta si è aggiunta nell'anno 2017, il possibile affiancamento del cognome materno nel caso in cui entrambi i genitori fossero d'accordo. Questo avveniva attraverso una procedura amministrativa stabilita dal Ministero dell'Interno. Non si parlava dunque di un diritto raggiunto tramite legge e la post posizione del cognome materno restava un problema. Nell'impossibilità di invertire l'ordine dei cognomi o addirittura scegliere di adottare solo il cognome materno, in molti casi, la procedura non veniva neanche avviata dai figli e dalle figlie, che volevano far valere quello che la Corte attualmente riconosce a tutti gli effetti come un diritto.Nel caso che sembrava sufficiente la sola aggiunta del secondo cognome invece, l'istanza poteva essere presentata solo da cittadini italiani e la Prefettura era l'organo  per l'autorizzazione del cambio dei documenti. La procedura avveniva senza coinvolgere avvocati,  scaricando i moduli da compilare e spedendoli con una marca da bollo da € 16,00. Anche sulla questione economica vi erano notevoli dibattiti mentre, altre polemiche, si concentravano sui lunghi tempi d'attesa.

Cosa ha detto la Corta Costituzionale

La Corte Costituzionale proclama illegittime le norme così disposte poiché «sarebbero in contrasto con la Costituzione italiana e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo rispettivamente agli articoli 2, 3 e 117, primo comma, e articoli 8 e 14.» Nel comunicato stampa ufficiale la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre viene definita ora «discriminatoria e lesiva dell'identità del figlio».

La decisione é arrivata qiando la Corte d'appello di Potenza sollevó la questione di legittimità costituzionale. Le carte, inoltrate a novembre del 2021, riportavano il caso di una giovane famiglia lucana che aveva avuto problemi con il proprio Comune per la registrazione del cognome del terzo figlio che, essendo nato dopo il matrimonio, aveva ricevuto automaticamente il cognome del padre.

Con le nuove disposizioni«il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, sempre di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due».

NIENTE ATTRIBUZIONE AUTOMATICA DEL COGNOME PATERNO AI FIGLI: COSA CAMBIA DOPO LA SENTENZA DELLA CONSULTA. QUALE COGNOME SI TRASMETTERÀ?

Questa decisione apre diverse perplessitá che possono essere chiarite soltanto alle interpretazioni dei giuristi e della loro traduzione in una nuova prassi burocratica. Secondo l'Avvocato matrimonialista Marco Meliti, che, tra l'altro, è anche presidente dell'Associazione Italiana di Diritto e Psicologia della Famiglia, l'assunzione del doppio cognome sarà legata alla scelta concordata dell'ordine degli stessi. Cosa potrebbe accadere nel caso che, tra i genitori possa mancare un accordo? Meliti risponde che in questo caso «resta salvo l'intervento del giudice in conformità con quanto dispone l'ordinamento giuridico».Un altro tema sollevato é stata l'apposizione dei cognomi ai figli dei figli. Come verrà regolata infatti questa pratica per quanto riguarda le prossime generazioni? La trasmissione di quattro o più cognomi è da escludere e Meliti fa sapere che «adesso dovrà essere il legislatore a regolamentare tale fattispecie». 

L'avvocato dice infatti che si andrà a confermare «la prassi che vede la possibilità per chi ha il doppio cognome di trasmettere al figlio solo uno dei due cognomi a scelta al fine di scongiurare che i nipoti della coppia originaria si ritrovino automaticamente con quattro cognomi da scrivere e con un'ulteriore crescita esponenziale dei cognomi nei rapporti futuri di filiazione».

La stessa Corte Costituzionale conclude che: 

"È compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla presente decisione".