ROMA - “Intervenire sulla disciplina in materia di dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale impiegati a contratto”: a chiederlo è Fabio Porta, deputato Pd eletto in Sud America, in una interrogazione al Ministro degli Esteri Tajani.
“Ai sensi della normativa vigente, i dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, impiegati localmente, sono stati assunti e attualmente continuano ad essere assunti sulla base delle disposizioni vigenti a livello locale”, ricorda Porta nella premessa. “La base normativa disciplinante lo status giuridico-contrattuale degli impiegati assunti localmente comunque resta il titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che è stato oggetto di revisione parlamentare nel corso della XVIII legislatura, che ha condotto all'approvazione della legge 29 aprile 2021, n. 62 che rappresenta una svolta nell'ambito della suesposta disciplina, ma non appare risolutiva delle carenze e delle debolezze della stessa”.
“Malgrado le esigenze di armonizzazione a cui hanno ambito le riforme che si sono alternate nel corso degli anni, - annota il parlamentare dem – sulla disciplina relativa all'operatività del predetto personale è andato sedimentandosi un evidente disordine normativo in virtù del quale si sovrappongono norme italiane, disposizioni straniere e disposizioni convenzionali, oltre che norme del diritto internazionale pubblico, creando evidenti problemi di applicazione e di interpretazione delle norme con conseguente nocumento dei diritti dei lavoratori stessi; in questo disordine si inseriscono poi evidenti anomalie giuridiche: risulta infatti all'interrogante che il contratto sottoscritto dagli impiegati a contratto in servizio in Thailandia preveda espressamente all'articolo IV che questi non siano assicurati per vecchiaia, invalidità e superstiti, in quanto tale copertura assicurativa non è prevista dalla normativa locale”.
“Tralasciando il carattere formale di quanto enunciato, - continua Porta – si evidenzia che sotto il profilo sostanziale quanto riportato dal contratto stride in maniera fragorosa con quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 ai sensi del quale “La tutela previdenziale viene assicurata nelle forme previste dalla normativa locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Ove la normativa locale non preveda alcuna forma di tutela previdenziale, o statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto possono, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri”; pertanto il contratto somministrato dallo Stato italiano legittima un vulnus, trascurando quanto disposto dalla disciplina italiana che – si ritiene opportuno evidenziare –, rimanda a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 in materia di operatività degli impiegati a contratto mentre per quanto non espressamente disciplinato dal predetto decreto del Presidente della Repubblica rimanda a quanto disposto dalla legge locale (ai sensi dell'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967)”.
“Quanto riportato – osserva Porta – rappresenta un esempio delle anomalie registrate in materia, tali da sollecitare una revisione dell'intera disciplina nella prospettiva di inserire dei punti fermi in termini di diritti e garanzie ai lavoratori del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a prescindere da quanto previsto dalla normativa locale”.
Il deputato, quindi, chiede di sapere “se si sia a conoscenza di quanto evidenziato in premessa e si ritenga auspicabile intervenire sulla disciplina in materia di dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale impiegati a contratto sulla base delle disposizioni vigenti a livello locale attraverso una riforma strutturale improntata alla salvaguardia dei diritti inderogabili dei lavoratori”.