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Doppia imposizione ingiusta e molesta sulle pensioni Inps (superiori ai 5.000 dollari americani annui) erogate in Brasile tra l’indifferenza e l’ignavia dei due Stati e delle autorità competenti di Italia e Brasile che continuano da anni ad infischiarsene (solo perchè si tratta di emigrati italiani e neanche tantissimi).
Ho presentato in questi giorni una nuova interrogazione con la speranza che questa volta il Ministero dell’Economia e delle Finanze mi risponda.
Nella interrogazione ricordo al nostro governo che paradossalmente l a Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Brasile, ratificata dalla legge n. 884/1980, che dovrebbe eliminare la doppia imposizione delle pensioni prevede invece all’articolo 18, comma 1, rubricato “Pensioni e annualità”, che le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati (e cioè quelle dell’Inps) siano tassate dal Paese di residenza, ma prevede altresì che le pensioni pari o superiori ai 5.000 dollari americani possano essere tassate in entrambi gli Stati contraenti per la parte eccedente tale somma.
Di fatto quindi molti pensionati italiani residenti in Brasile subiscono sulla parte delle loro pensioni eccedente i 5.000 dollari annui americani un doppio prelievo fiscale – dello Stato di residenza e contestualmente dello Stato erogatore e cioè dell’Italia - che in teoria, in virtù dell’accordo (articolo 23 “Metodo per evitare le doppie imposizioni”) dovrebbe essere evitato con una deduzione o un credito di imposta accordati dal Brasile pari all'ammontare dell'imposta pagata in Italia.
In realtà la doppia imposizione non viene eliminata oramai da moltissimi anni - sembrerebbe addirittura dal 2000 - perché il Brasile si rifiuta di concedere tale deduzione o credito di imposta invocando l’applicabilità al caso di specie dell’articolo 19, comma 4, dell’accordo fiscale che effettivamente stabilisce . in evidente contraddizione con l’art. 18 - che “le pensioni pagate nel quadro di un sistema di sicurezza sociale di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in quest’ultimo Stato” e che quindi le pensioni erogate dall’Inps in Brasile sono tassabili esclusivamente in Brasile e che il Brasile non è tenuto a concedere alcun credito di imposta sulle tasse trattenute “impropriamente” alla fonte dall’Italia.
Un pasticcio legislativo (l’ambiguità di norme e di interpretazioni contrastanti) che potrebbe essere risolto con un semplice scambio di lettere come d’altronde previsto dall’articolo 25 dell’accordo fiscale tra i due Paesi se ci fossero la volontà e la serietà e soprattutto l’interesse di salvaguardare i diritti fiscali (economici) dei pensionati italiani residenti in Brasile.
Ho chiesto quindi al Governo, considerati il danno erariale e l’ingiustizia subita da molti pensionati italiani residenti in Brasile i quali subiscono una doppia imposizione fiscale sulle loro pensioni e si vedono trattenute dal fisco dei due Paesi somme non dovute, se non ritiene giusto e opportuno intervenire finalmente per porre fine al fenomeno della doppia potestà impositiva delle pensioni dell’Inps superiori ai 5.000 dollari americani annui dei nostri pensionati in Brasile e quindi valutare la possibilità di modificare (o reinterpretare più correttamente) ed adeguare la convenzione con il Brasile al modello standard OCSE che prevede la tassazione dei trattamenti pensionistici privati esclusivamente nel Paese di residenza dei pensionati impegnandosi quindi a riprendere al più presto i negoziati per trovare una soluzione equa e soddisfacente per tutti i soggetti coinvolti.