Gli articoli della nuova legge
articolo 1 che gli italiani iscritti all’Aire e residenti in Stati non appartenenti all’Unione Europea né all’Associazione europea di libero scambio (Efta) – come ad esempio i connazionali in Stati Uniti, Australia o Sud America – potranno iscriversi all’azienda sanitaria locale di riferimento. Nel corso dell’esame in Commissione è stata aggiunta una precisazione importante: l’iscrizione potrà avvenire presso l’Asl del territorio dove sono conservate le schede individuali dell’interessato oppure, in alternativa, presso l’Asl competente per il domicilio di soggiorno effettivo in Italia.
L’articolo 2 rappresenta il nucleo operativo della proposta. Il contributo è stato fissato in 2.000 euro su base annua, una cifra non frazionabile che decorre dalla data di rilascio effettivo della Tessera Sanitaria Nazionale. Significativa la modifica apportata durante l’esame referente: mentre la versione originaria rimandava a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione dell’importo, il testo attuale lo stabilisce direttamente in legge, garantendo maggiore certezza.
Sono previste alcune eccezioni:
– I minorenni sono esonerati dal pagamento, a condizione che almeno un genitore o tutore abbia regolarmente richiesto la tessera sanitaria
– Il contributo potrà essere adeguato annualmente con decreto del Ministro della salute, tenendo conto dell’inflazione misurata dall’Istat
In caso di mancato pagamento, scatta la sospensione dell’assistenza per le cure non urgenti, mentre per quelle urgenti il diritto rimane garantito. Chi volesse rinunciare al servizio e successivamente reiscriversi, dovrà versare tutti i contributi non pagati, maggiorati degli interessi legali.
L’articolo 3, introdotto durante l’esame in Commissione, precisa che l’attuazione della legge dovrà avvenire nei limiti delle risorse umane e finanziarie già disponibili, senza nuovi oneri per il bilancio pubblico.
L’articolo 4 stabilisce i tempi di entrata in vigore: la legge diventerà operativa 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, il Ministro della salute dovrà emanare un decreto che definirà:
– Le modalità pratiche di accesso alle prestazioni sanitarie
– Il procedimento amministrativo per l’iscrizione
– Il sistema di monitoraggio degli effetti della nuova disciplina
