ROMA – In seguito all’entrata in vigore, il 26 marzo scorso, del cosiddetto Decreto Brexit, la data di decorrenza dell’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) sarà corrispondente a quella della presentazione della domanda, purché completa.

Il Decreto Legge del 25 marzo 2019 (n. 22) dispone infatti all’art. 16, comma 3, che per l’iscrizione all’Aire “gli effetti della dichiarazione resa all’ufficio consolare hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica”.

Risulta dunque abrogato il corrispondente articolo del decreto del Presidente della Repubblica sull’Anagrafe e il censimento degli italiani all’estero – l’art. 7 della decreto n. 323 del 6 settembre 1989. Le dichiarazioni presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Brexit e non ancora ricevute dall'ufficiale di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data.

La decorrenza dell'iscrizione all’Anagrafe degli italiani all'estero dal momento della domanda allinea il regime applicabile agli italiani all’estero a quello già previsto per le iscrizioni nell'Anagrafe della popolazione residente, introducendo una rilevante semplificazione nel rapporto tra amministrazione e cittadini residenti all'estero.