L'ambasciata italiana in Brasile informa gli italiani della comunita' che dal 6 marzo 2021 scorso e fino al prossimo 6 aprile e' entrato in vigore un nuovo DPCM. Nel testo si legge che sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile.

L'ingresso e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti, a condizione che non si manifestino sintomi da Covid-19, solo alle seguenti categorie:

coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021 (con autodichiarazione, senza autorizzazione del Ministero della salute);

coloro che devono raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori (con autodichiarazione, senza autorizzazione del Ministero della salute);

ai funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare e delle forze di polizia, nell'esercizio delle loro funzioni (con autodichiarazione, senza autorizzazione del Ministero della salute) ai soggetti in condizione di assoluta necessità autorizzati dal Ministero della Salute.

Esenzione dalla quarantena

È consentito l'ingresso in Italia, a condizione che non si manifestino sintomi da Covid-19 e previa autorizzazione del Ministero della salute, fermo restando:

l'obbligo di autodichiarazione,

l'obbligo di tampone molecolare o antigenico negativo eseguito nelle 48 ore antecedenti,

l'obbligo di tampone molecolare o antigenico negativo eseguito al momento dell'arrivo in aeroporto, o nel caso di arrivo in porto o lungo di confine anche entro le 48 ore presso l'azienda sanitaria locale di riferimento,

esclusivamente per le seguenti categorie di soggetti:

ingresso in Italia per meno di 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza;

al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore alle 120 ore;

ai funzionari e agli agenti dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni.

Tali misure restano valide fino al 6 aprile 2021