DI MICHELE SCHIAVONE*
Gentile Direttore Porpiglia,
faccio seguito alla Conferenza Stampa dello scorso 27 aprile, ringraziandoti per aver partecipato e per aver dato ampio risalto nel tuo giornale agli interventi dei componenti del Comitato di Presidenza del CGIE.
Allegati a questa mia troverai le proposte di articolati di riforma delle leggi istitutive di Comites e CGIE e il relativo documento di accompagnamento, attualizzato dopo lo scoppio della pandemia da COVID-19. Gli articolati sono stati elaborati al termine di una consultazione con i Comites e le associazioni di tutto il mondo, durata un anno e mezzo. Sono stati quindi presentati all'Assemblea Plenaria del CGIE che li ha discussi articolo per articolo, parola per parola, nel corso di una giornata di ampio, sereno e costruttivo dibattito, al termine della quale i testi sono stati approvati all'unanimità. Un solo Consigliere ha deciso di astenersi soltanto nella votazione relativa alla riforma del Comites.
Il CGIE ha quindi inviato più volte i testi ai Presidenti del Consiglio dei Ministri e ai Ministri degli Esteri e sottosegretari con delega per gli italiani all'estero, che si sono succeduti, nonché ai Presidenti di Camera e Senato e a tutti i parlamentari eletti in Italia e all'estero. Per mesi il silenzio è stato assordante. In previsione delle elezioni per il rinnovo dei Comites, il CGIE ha nuovamente  invitato con urgenza i rappresentanti di tutti i partiti dell'arco costituzionale a un sereno confronto. Ora il tempo stringe davvero.
L'affrettarsi di molti parlamentari a presentare il testo predisposto dal CGIE o altri testi ha subìto un'eccezionale accelerazione nelle ultime settimane e non fa altro che contribuire al dilatarsi dei tempi di un'eventuale approvazione in aula.
Il 23 aprile scorso, nella prima Videoconferenza con il Sottosegretario Benedetto Della Vedova, gli abbiamo chiesto e - per suo tramite - stiamo chiedendo al Presidente del Consiglio Mario Draghi, di fare proprie le nostre proposte di riforma, presentandole a nome del Governo per ottenere che vengano discusse e approvate dalle competenti Commissioni parlamentari in sede legislativa.
Caro Direttore, ti ringraziamo per quello che vorrai fare, sensibilizzando tutti gli organi stampa - non soltanto quelli degli italiani all'estero - affinché le nostre riforme imbocchino una corsia preferenziale e si possa andare al rinnovo degli organismi di rappresentanza con leggi adeguati al momento storico che stiamo vivendo e al profondo cambiamento del mondo dell'emigrazione.
Grazie e molti cari saluti,
*MIchele Schiavone

Segretario Generale CGIE

Documento di accompagnamento

alle proposte di riforma di Com.It.Es. e CGIE

Introduzione  - Negli ultimi dieci anni è profondamente cambiata la composizione delle comunità degli italiani all’estero, che stanno vivendo un massiccio influsso di esponenti della mobilità insieme a rinnovate fasce di espatriati per ragioni tradizionali. Questi movimenti di concittadini si sono diretti sia verso Paesi di antica accoglienza che verso nuove destinazioni, in particolare in Asia e Medio Oriente, creando realtà che presentano esigenze diverse e richiedono assistenza specifica, come si è potuto verificare in particolare dallo scoppio della pandemia COVID-19 in tutto il mondo.

Inoltre, è stata approvata la nuova legge elettorale (Rosatellum bis) che, senza reciprocità di equivalente diritto di candidatura in Italia per i residenti all’estero, introduce la possibilità per residenti in Italia di candidarsi all’estero, infrangendo il mandato territoriale di rappresentanza diretta definito dalla legge 459 del 27 dicembre 2001 che sanciva all’art. 8, comma 1b): “i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione”. È bene ricordare che si è giunti a tale assetto di legge per assicurare “l’effettività” dell’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero (Art. 48, comma 2, della Costituzione italiana) con l’istituzione della circoscrizione Estero. Senza la modifica costituzionale, agli italiani all’estero, fattore vitale di crescita del sistema Italia, si sarebbe dovuto consentire di votare per i collegi di origine e, in parecchie Regioni di grande emigrazione, il loro voto sarebbe diventato determinante nell’elezione dei rappresentanti locali. Con la conferma referendaria della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 recante: "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", la rappresentanza parlamentare diretta degli italiani all’estero, ha subito un’ulteriore discriminazione nel rapporto fra elettori ed eletti. Mentre il numero degli iscritti all’AIRE – Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero è passato da 3 milioni nel 2006 a 6.300.000, la riforma costituzionale del 19 ottobre 2020 non ha mantenuto il già esiguo numero di deputati e senatori attribuito alla circoscrizione estero con il risultato che a partire dalle prossime consultazioni un senatore eletto in Italia rappresenterà circa 350.000 cittadini, uno eletto all’estero ne rappresenterà oltre 1.500.000.

Nel nuovo quadro legislativo vigente, diventa quindi fondamentale mantenere un dialogo costruttivo e un flusso costante di notizie e suggerimenti tra le comunità e il ridotto manipolo di parlamentari eletti all’estero, basati sulla rilevazione delle necessità locali nei diversi Paesi per giungere a una sintesi a livello sovranazionale, che si traduca in suggerimenti di interventi concreti e proposte di strumenti legislativi a favore sia delle collettività che della promozione del sistema Italia all’estero.

Per tutte queste ragioni, è assolutamente necessario non soltanto mantenere i primi due livelli della rappresentanza degli italiani all’estero, ma è indispensabile rafforzarne la dignità istituzionale e i compiti, con particolare riguardo al Consiglio Generale degli Italiani all’Estero. 

Normativa vigente - Dal 1975 a oggi, in diversi stadi successivi, la rappresentanza degli italiani all’estero si è articolata in:

  • Consulte regionali, che fanno riferimento al luogo di provenienza e dialogano soltanto con la Regione d’origine, che le istituisce con propria legge, dalla seconda metà degli anni ’70 in poi. Negli ultimi anni non poche Consulte sono state snaturate o diventate inattive o soppresse;
  • Com.It.Es., istituiti con legge 22.5.1985 N. 205, modificata da legge 5.7.1990 N. 172, riformata al ribasso da legge N. 23.10,2003 N.286, agiscono nelle singole circoscrizioni territoriali delle rappresentanze diplomatico-consolari in cui si raggiunge il numero di iscritti all’AIRE fissato per legge. I Consiglieri sono eletti con procedure diverse: i cittadini italiani a suffragio universale, i cittadini stranieri di origine italiana, nominati dalle associazioni sono cooptati con il voto degli eletti e non  possono essere eletti né eleggere il Presidente del Comitato. Rappresentano territorialmente le esigenze, lo sviluppo, l’integrazione e l’interazione fra l’emigrazione tradizionale, gli italo-discendenti e la nuova emigrazione. Sono quindi il livello di rappresentanza di base anche nelle relazioni con le autorità locali, nel rispetto delle norme del diritto internazionale e dei rapporti fra Stati. Senza questo primo momento di rappresentanza diretta verrebbe a cessare la possibilità di raccogliere tutte le istanze di interesse per le comunità e di supporto al Sistema Paese. Visto quanto sopra è necessario garantire la capillarità della presenza dei Com.It.Es. ed è fondamentale che il numero minimo di iscritti all’AIRE – Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero – per la costituzione di un Com.It.Es. rimanga a 3.000 e l’elezione dei Consiglieri cittadini italiani  avvenga a suffragio universale.
  • CGIE, istituito con legge 6.11.1989 N. 368, modificata da legge 18.6.1998 N. 198, organismo di rappresentanza, raccordo e sintesi fra gli altri due livelli (Com.It.Es. e parlamentari eletti all’estero), in parte elettivo (Consiglieri eletti all’estero in elezioni di secondo grado), in parte nominato dal Presidente del Consiglio (Consiglieri di nomina governativa). Agisce con funzioni: conoscitive; consultive a Governo, Parlamento e Regioni; propositive a livello nazionale e internazionale; e programmatorie, queste ultime attraverso la relazione annuale, da presentare tramite il Governo al Parlamento, e la Conferenza permanente Stato Regioni Province Autonome CGIE. Ha funzione di sintesi generale di istanze e suggerimenti che provengono dal mondo per proporre soluzioni idonee a risolvere i problemi che attengono a tutti gli italiani all’estero. È organismo di rappresentanza di tutte le comunità nei rapporti con il Governo, il Parlamento, le Regioni e tutti gli organismi che pongono in essere politiche che hanno ricadute sugli italiani all’estero e il loro rapporto con l’Italia.  Per questa ragione si ritiene importante che nella composizione del CGIE rimanga la componente di nomina governativa e pertanto che l’elezione dei Consiglieri del CGIE che rappresentano le comunità estere rimanga di secondo grado.
  • I Parlamentari eletti nelle 4 ripartizioni della circoscrizione Estero, ridotti da 18 a 12, divisi in 8 deputati e 4 senatori. A questo proposito, si ribadisce la necessità di un costante aggiornamento dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero – AIRE attraverso il lavoro congiunto del MAECI (in possesso di dati più aggiornati attraverso gli schedari consolari) e il MINT, per la trascrizione dei dati nei Comuni italiani.

Premesse - L’attuale sistema di rappresentanza degli italiani all’estero è giunto a definizione a seguito di 40 anni di battaglie in riconoscimento dell’appartenenza a pieno titolo degli italiani all’estero al popolo italiano e del conseguente esercizio degli stessi diritti e adempimento degli stessi doveri dei cittadini residenti in Italia, come stabilito dalla normativa vigente, ferme restando le differenze derivanti da quella applicabile in alcune materie specifiche (Es. IMU, pensione sociale, e altre).

Il mondo dell’emigrazione italiana si è arricchito di nuove espressioni di mobilità rispetto a quello in cui furono istituiti Com.It.Es., CGIE e circoscrizione Estero.

Nel ribadire la necessità di mantenere i tre livelli di rappresentanza, bisogna dare vita a un processo di riforma che li renda più efficienti e consoni alle mutate condizioni, tenendo conto:

  • delle politiche di internazionalizzazione del Sistema Paese, di cui gli italiani all’estero sono fattore fondamentale;
  • delle diverse esigenze degli italiani all’estero in un’ampia gamma di realtà economiche, politiche, e sociali: dalla UE con i diritti di cittadinanza europea e libera circolazione; a paesi che garantiscono la residenza attraverso visti rinnovabili; a paesi che concedono permessi di breve durata con restrizioni lavorative; a paesi emergenti con normative sfavorevoli all’ingresso di stranieri;
  • dei parlamentari eletti dagli Italiani all’estero, potenzialmente residenti in Italia, con la necessità di prevedere meccanismi che assicurino unità di intenti e complementarietà di interventi;
  • delle risorse da assegnare alle attività di CGIE e Com.It.Es. affinché possano tenere tutte le riunioni tassativamente elencate per espletare i molti compiti fissati dalla legge;
  • di uso delle nuove tecnologie di comunicazione (ove fruibili, viste le differenze di fuso orario) integrativo delle riunioni previste per i due organismi e la loro interazione con i parlamentari o sostitutivo in momenti di crisi mondiale a causa di eventi quali la pandemia da COVID-19.

Caratteristiche delle Comunità nelle diverse aree continentali di emigrazione - Qualunque proposta di riforma dei due organismi di rappresentanza di base e di sintesi non può prescindere dall’attenzione alle profonde differenze nella composizione delle comunità e nell’effettivo esercizio della cittadinanza e della discendenza italiana nei Paesi di residenza.

Nella UE, la limitata estensione territoriale dei Paesi di residenza, la ridotta presenza di oriundi e la normativa europea in materia di expat – cittadini europei che vivono in un Paese diverso da quello d’origine – potrebbero favorire la proposta di una rappresentanza verticistica costituita da un solo organismo nazionale, il cui coordinatore è anche componente di diritto del livello superiore di rappresentanza.

In controtendenza a tale ipotizzato accentramento di poteri nelle mani di pochi eletti, attraverso la verticalizzazione dei primi due livelli di rappresentanza, si ricorda che nel documento finale dell’incontro: “Europa in movimento: da migranti a cittadini europei”, tenuto nell’aula del Senato il 30 aprile 2010, con la partecipazione degli  organismi europei omologhi al CGIE, si chiedeva, fra l’altro:

  • La nascita di un Consiglio Generale degli Europei residenti all’estero;
  • La nomina di un Commissario europeo competente per la governance delle politiche relative ai cittadini en mouvement;
  • L’istituzione di un’Agenzia europea che assicuri l’analisi, l’aggiornamento e il monitoraggio delle politiche comunitarie indirizzate ai cittadini europei residenti fuori dai loro Paesi d’origine.

Nessuna di queste richieste è stata tradotta in realtà, malgrado esse precorressero i tempi, consentendo, per esempio, di affrontare meglio la situazione degli italiani residenti nel Regno Unito nel dopo-Brexit.

Particolare attenzione deve inoltre essere esercitata rispetto a Paesi non comunitari, dove si ripropongono referendum limitativi della partecipazione al mondo del lavoro o dei diritti di residenza e  del conferimento della cittadinanza locale.

Criteri per la composizione dei primi due livelli di rappresentanza - La maggior parte degli iscritti all’AIRE risiede nei paesi europei, ma i modelli da definire devono riuscire a soddisfare anche le esigenze di tutti gli altri Paesi e altri continenti, che prospettano, secondo i casi:

  • Una massiccia presenza di italodiscendenti, che deriva dalla storia plurisecolare dell’emigrazione tradizionale (Es. America Latina, Stati Uniti);
  • L’attuale criticità di condizioni economiche e politiche (Es. macroscopici: Venezuela e alcuni Paesi dell’Africa, compresa la Repubblica del Sudafrica);
  • La necessità di proteggere la vita degli italiani in aree interessate da eventi bellici (in particolare in Africa, Asia e Medio Oriente);
  • La presenza degli italiani in territori immensi, poco popolati e con tendenza alla concentrazione nei maggiori centri urbani (Es. Australia, Canada, Russia, alcuni Paesi asiatici);
  • Il crescente numero di esponenti della nuova emigrazione, che richiedono assistenza per l’inserimento nel tessuto sociale locale e non possono essere automaticamente trasformati in esclusivi portavoce delle collettività, perché sono spesso transeunti e non stanziali;
  • La grande rete dell’associazionismo, mortificata anche dalle recenti ingiustificabili restrizioni imposte alla loro partecipazione alle assemblee elettorali del CGIE.

È quindi fondamentale identificare soluzioni di riforma che codifichino alcune risposte alle esigenze comuni di queste diverse realtà, lasciando un’intelligente flessibilità nell’applicazione e nello sviluppo concreto dei compiti attribuiti agli organismi di rappresentanza.

 

Riforma Com.It.Es

Natura, compiti aggiuntivi/sostitutivi, consistenza minima comunità - I Comitati degli Italiani all’Estero, emanazione diretta delle comunità territoriali, non sono più adeguati, sia nella composizione che nelle funzioni loro attribuite, a servire le realtà che rappresentano. I molti compiti attribuiti al Com.It.Es. dall’Art. 2, commi 2, 3 e 4, della legge istitutiva sono più programmatori che precettivi. Nell’ottica dell’attribuzione di maggiori poteri e più precisi incarichi al Com.It.Es., alla luce dei cambiamenti avvenuti nel tessuto delle comunità, si propone che il Comitato mantenga la sua natura di:

Organismo di rappresentanza degli italiani all’estero nei rapporti con le autorità diplomatico-consolari italiane e con le autorità locali, e abbia tre funzioni principali:

  • Ombudsman – difensore civico della comunità nei confronti delle autorità italiane e, in raccordo con il Consolato, nei confronti delle autorità locali, con tutti i compiti concretamente espletabili nel rispetto delle leggi locali, del diritto internazionale e degli accordi fra Stati, e nei limiti delle disponibilità  di bilancio;
  • Antenna del Sistema Paese – nella circoscrizione di riferimento al fine del coinvolgimento delle forze produttive e associative della comunità nella proiezione estera dell’Italia, anche in collaborazione con il nuovo progetto di promozione dell’Italia lanciato dal MAECI. In tale ambito, il Com.It.Es. deve agire per favorire l’insegnamento e la diffusione della lingua e cultura italiana, a supporto e in sinergia con gli enti promotori, le scuole e Università locali, partecipando, per legge, all’elaborazione del Piano Paese;
  • Centro di informazione, contatto e sostegno delle migrazioni e delle nuove mobilità.

Riforma CGIE

Natura e funzioni aggiuntive - 

  • Organismo di rappresentanza delle comunità italiane all’estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità all’estero;
  • Organismo inquadrato nell’ambito della politica estera dell’Italia, in funzione di una valorizzazione di esperienze sociali, economiche e culturali presenti in ogni continente, condizione che permette al nostro Paese di esaltare e mantenere vivi i rapporti con i cittadini italiani residenti all’estero e di fruire delle loro eccellenze;
  • Organismo di ausilio dello Stato, con natura e compiti già ampiamente assunti e assolti dall’inizio della pandemia, come organismo autonomo, in parte eletto all’estero in parte di nomina governativa, che ha un rapporto dialettico con le istituzioni, è interlocutore di Parlamento, Governo e Regioni per la proiezione esterna dell’Italia attraverso il coordinamento delle azioni e degli interventi delle e per le comunità,  con possibile, futura, dignità costituzionale;
  • Organismo di consulenza di Regioni ed enti territoriali attraverso: una presenza codificata nella Conferenza Stato – Regioni; la Conferenza Permanente Stato-Regioni-PA-CGIE; e il rapporto diretto con l’ANCI;
  • Organismo di raccordo e di sintesi di proposte e richieste di Com.It.Es. e associazioni per la definizione dei disegni di legge che hanno ricadute per l’Italia e per le comunità all’estero, quindi organo di consulenza specifica dei parlamentari eletti dagli italiani all’estero e interlocutore privilegiato di Governo, Camera e Senato in particolare in materia di emigrazione.

Composizione:

  • Consiglieri eletti all’estero: rivedere la Tabella delle assegnazioni in base non soltanto alle iscrizioni all’AIRE, ma anche alla consistenza numerica accertata delle comunità di italo-discendenti (particolarmente importanti per la promozione del Sistema Italia) e alle dimensioni territoriali; offrendo come riferimento la  tabella che applica tagli lineari di un terzo e riammette i Paesi cancellati dall’ultima riforma, aggiungendo Paesi di nuova emigrazione e ridimensionando le attuali quote Paese dei Consiglieri per evitare che tre soli Paesi eleggano circa la metà dei Consiglieri esteri equivalente a un terzo del totale dei componenti il Consiglio, e che 3 continenti (con 4 Paesi membri del G20, di cui 2 membri anche del G7 e 1 anche del BRIC) siano rappresentati da soli 5 Consiglieri;
  • Consiglieri di nomina governativa: che dovranno essere scelti fra residenti in Italia, per rispondere alla doppia esigenza di mantenere sia il rapporto diretto del CGIE con la sede centrale delle categorie di appartenenza che il dialogo con gli interlocutori del CGIE nei periodi in cui il Consiglio non si riunisce a Roma.

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Proposta di articolato di riforma della Legge 23 ottobre 2003, n. 286

"Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all’estero"

Art. 1.

(Istituzione dei Comitati degli italiani all’estero)

  1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini italiani iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri un Comitato degli italiani all’estero (Com.It.Es.), di seguito denominato «Comitato», organo di rappresentanza di base degli italiani all’estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari.
  2. Il Com.It.Es. è il difensore civico delle comunità verso le autorità italiane e, in raccordo con le rappresentanze diplomatico-consolari, verso le autorità locali. Il Comitato, previa intesa con le autorità consolari, può rappresentare istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati. 
  3. Il Com.It.Es. è antenna del sistema Italia sul territorio e centro di informazione, contatto e sostegno delle nuove emigrazioni e nuove mobilità.
  4. In casi particolari, tenuto conto della chiusura del Consolato nella circoscrizione di riferimentodelle dimensioni territoriali, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e di flussi di nuova emigrazione, equando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono istituiti, anche su richiesta del Comitato in carica, più Comitati all’interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di più Comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza.
  5. Subito dopo l’insediamento del Com.It.Es., la rappresentanza diplomatico–consolare italiana informa le autorità locali dell’istituzione del Comitato e del tipo di attività svolta. La rappresentanza diplomatico – consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.

Art. 2.

(Compiti e funzioni del Comitato)

  1. Ciascun Comitato contribuisce e partecipa all’elaborazione del Piano Paese annuale con proiezioni triennaliindividuando anche attraverso studi e ricerche, le esigenze della comunità di riferimento, in particolare in materia di promozione del sistema Paese e dell’insegnamento di lingua e cultura italiane, nonché di integrazione nella realtà locale e tutela dei diritti degli esponenti di nuova emigrazione. A tali fini in collaborazione con l’autorità consolare, con le Regioni e con le autonomie locali, con enti, associazioni e comitati operanti nell’ambito della circoscrizione consolare, ciascun Comitato favorisce, propone e opera per la realizzazione di opportune iniziative attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all’assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione.
  2. Nell’ambito delle materie di cui al comma 1, l’autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni sulle attività promosse nell’ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle Regioni, dalle Province Autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi.
  3. L’autorità consolare e il Comitato indicono riunioni congiunte per l’esame di iniziative e progetti specifici di particolare importanza per la comunità italiana.
  4. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l’integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della lingua, cultura e realtà politica, sociale ed economica italiana, il Comitato:
  •         a) coopera con l’autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili ivi garantiti ai cittadini italiani, dell’osservanza dei contratti di lavoro e dell’erogazione a favore dei cittadini italiani delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede, segnalando eventuali violazioni della legislazione locale, internazionale e comunitaria che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L’autorità consolare riferisce al Comitato la natura e l’esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;
    b) redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all’art. 3;
    c) nell’ambito delle materie di cui al comma 1,formula proposte ed esprime pareri all’autorità consolare sulle iniziative da intraprendere in fase di programmazione annuale e, con riferimento a consultazioni elettorali e referendarie, in materia di spesa per l’informazione alle comunità;

d) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle regioni e alle province autonome. I richiedenti devono allegare alla domanda di contributo e al preventivo di spesa la copia del consuntivo dell’anno precedente, con dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte e di quelle previste. 

e) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle richieste di contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione. I richiedenti devono allegare alla domanda di contributo e al preventivo di spesa la copia del consuntivo dell’anno precedente, con dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte e di quelle previste. 

f) se l’autorità consolare esprime parere diverso da quello del Com.It.Es. in materia delle suddette richieste di contributi, deve comunicarne prontamente le ragioni al Com.It.Es

5. L’autorità consolare e il Comitato convocano periodicamente riunioni congiunte con i patronati.

6. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento. Il regolamento deve attenersi ai dettami della legge istitutiva e alla normativa vigente in materia di gestione dei fondi, verifica e revisione dei bilanci, conduzione delle riunioni e a tutte le norme della legislazione italiana e locale applicabili.

Art. 3.

(Bilancio del Comitato)

1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all’adempimento dei propri compiti con:

a) le rendite dell’eventuale patrimonio

b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;
c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;
d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai privati;
e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.

2. I finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

3. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale di cui al comma 1, lettera b), il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l’autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell’anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.
4. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall’autorità consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso tra persone di comprovata professionalità in materia contabile.
5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato, per il tramite dell’autorità consolare competente.
6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell’anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, tenendo conto del numero dei componenti il Comitato, dell’accertata consistenza numerica delle comunità italiane e di origine italianadell’estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera, del locale costo della vitae delle attività svolte dal nell’anno precedente.
7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l’impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorità consolare, per eventuali verifiche e sono pubblici.
8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, tutta la documentazione contabile e amministrativa è consegnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.
9. I bilanci del Comitato sono pubblici.
10. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di ….. euro annui a decorrere dal ….

Art. 4.

(Sede e segreteria)

1. L’autorità consolare collabora con il Comitato per il reperimento della sede.

2. La segreteria del Comitato è affidata con incarico gratuito a un membro del Comitato stesso.
3. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può avvalersi di personale di segreteria, che in ogni caso non può superare le due unità e che è assunto con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale.

Art. 5.

(Eleggibilità e composizione del Comitato)

1. Il Comitato è composto da undici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da diciassette membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente le elezioni, sulla base dell’elenco aggiornato di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile e il suo nome deve essere depennato dalla lista prima della pubblicazione.
3. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire pari opportunità uomo, donna e giovani al di sotto dei 35 anni, tenendo conto, ove possibile delle componenti migratorie della comunità di riferimento.
    4. Non possono essere candidati i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all’estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, candidabili i legali rappresentanti di enti promotori e gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato, i legali rappresentanti dei comitati per l’assistenza, dei mezzi di informazione e degli enti e associazioni che presentano richiesta di finanziamento al Governo, alle regioni e alle province autonome, sottoposta al parere del Comitato. Sull’incandidabilità si esprime il Comitato Circoscrizionale elettorale costituito presso la sede consolare.

5. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull’albo consolare, comunicazione ai mezzi di informazione locali e ai social media.
6. Il capo dell’ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.
7. I componenti del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, hanno diritto di partecipare, con diritto di parola, ma non di voto, alle riunioni dei Comitati costituiti nei Paesi in cui risiedono. Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni del Comitato.

Art. 6.

(Comitato dei presidenti)

1. In ogni Paese in cui esiste più di un Comitato è istituito un Comitato dei presidenti. di seguito “Intercomites” di cui fa parte il presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo. L’Intercomites si riunisce almeno una volta l’anno; alle riunioni sono invitati, con diritto di parola ma non di voto, i componenti del CGIE e i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale. Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del Comitato medesimo.

1bis. L’Intercomites coordina il contributo dei Comitati all’elaborazione del Piano Paese, redige una relazione annuale con proiezione triennale sulle esigenze specifiche delle comunità nel Paese di riferimento, anche per quanto riguarda i servizi forniti e i rapporti con la rete diplomatico-consolare, nonché l’evoluzione delle caratteristiche migratorie delle collettività, con particolare attenzione alla integrazione della nuova emigrazione, alla protezione delle fasce più anziane e deboli delle comunità, alla promozione del sistema Paese e dell’insegnamento della lingua e cultura italiane a ogni livello di età e scolarizzazione.

2. Almeno una volta l’anno in ogni Paese è tenuta una riunione, indetta e presieduta dall’ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, dei Consiglieri del CGIE e dei presidenti dei Comitati, per discutere i problemi della comunità italiana. A tale riunione sono invitati i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale.
3. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci dei Comitati cui ciascun membro appartiene.
4. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di …….euro annui a decorrere dal ….

Art. 7.

(Membri stranieri di origine italiana)

1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all’articolo 5, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto.

2. Al fine di cui al comma 1, il Comitato, tenuto conto delle designazioni delleassociazioni, che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e sono regolarmente iscritte nell’albo dell’autorità consolare, e presi in considerazione i suggerimenti dei Consiglieri con riferimento a personalità di spicco nei campi di maggiore interesse per la comunità, per il paese di residenza e per l’Italia, designa un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.
    3. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari a metà di quello dei membri da cooptare.
4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente alla elezione di cui all’articolo 11, comma 1.

  1. La cooptazione può essere decisa ed effettuata in qualunque momento del mandato del Com.It.Es
  2. I cooptati deceduti, dimissionari o decaduti possono essere sostituiti con la stessa procedura prevista al comma 2. 

Art. 7bis.

(Affiliazione)

1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all’articolo 5, e ai cooptati di cui all’articolo 7, possono far parte del Comitato, in misura non eccedente un terzo dei componenti eletti del Comitato, per affiliazione, cittadini italiani esponenti della nuova emigrazione che non siano in possesso dei requisiti necessari per essere candidati al Com.It.Es. I componenti affiliati hanno diritto di parola e non di voto e non possono essere eletti alle cariche interne previste dalla legge e dal regolamento del Com.It.Es.

2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell’albo dell’autorità consolare, e gli stessi Consiglieri del Com.It.Es designano un numero di cittadini italiani che soddisfino i criteri fissati nel comma 1, complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da affiliare.
3. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari a metà di quello dei membri da affiliare.
4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente alla elezione di cui all’articolo 11, comma 1.   5. L’affiliazione può essere decisa ed effettuata in qualunque momento del mandato del Com.It.Es

Art. 8.

(Durata in carica e decadenza dei componenti)

1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e, con decorrenza dall’entrata in vigore della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi.

2. Qualora l’elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalità dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.
3. Con decreto dell’autorità consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i Consiglieri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È, altresì, motivo di decadenza immediata dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza ufficiale ad altra circoscrizione oppure della residenza di fatto per un periodo superiore ai tre mesi dalla circoscrizione consolare in cui era stato eletto. Il controllo è esercitato dall’autorità diplomatico-consolare su segnalazione del Comitato o dei singoli cittadini iscritti all’AIRE nella circoscrizione.
    4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall’autorità consolare, che indìce nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L’autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale ovvero il Comitato non si riunisce per 6 mesi consecutivi oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell’autorità consolare, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, ove nominato, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone con decreto lo scioglimento del Comitato.

Art. 9.

(Validità delle deliberazioni)

1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

Art. 10.

(Poteri e funzioni del presidente)

1. Nella prima seduta, il Comitato elegge il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Quando nessun candidato raggiunge tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell’elezione del Comitato. Tale numero è determinato dalla somma dei voti riportati dalla lista cui apparteneva il candidato con quello delle preferenze riportate individualmente.

2. Le dimissioni del presidente sono richieste con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di cui all’articolo 5, comma 1, che indica anche il nuovo candidato, da individuare tra i componenti elettivi del Comitato. Tale mozione è posta ai voti in apertura dei lavori della seduta successiva. Se è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti di cui al citato articolo 5, comma 1, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente nella carica di presidente.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti ovvero l’autorità consolare.
4. A decorrere dal rinnovo del CGIE successivo alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 2003, n. 386, la carica di presidente del Comitato è incompatibile con quella di Consigliere del CGIE.

Art. 11.

(Poteri e funzioni dell’esecutivo)

1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero di membri, incluso il presidente, non superiore, a un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell’esecutivo da eleggere.

2. Il presidente del Comitato fa parte dell’esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri dell’esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in caso di parità di voti, dal più anziano di età.
3. L’esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive.

Art. 12.

(Commissioni di lavoro)

1. Il Comitato istituisce al suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio.

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell’ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.

Art. 13.

(Elettorato attivo)

1. Hanno diritto di voto per l’elezione del Comitato, senza alcun obbligo di opzione, tutti i cittadini italiani iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

2. L’elenco di cui al comma 1 è reso pubblico con modalità definite dal regolamento di attuazione. Con lo stesso regolamento sono definiti i termini per l’iscrizione nel predetto elenco.

Art. 14.

(Sistema elettorale)

1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalità del voto è per corrispondenza.

2. L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dagli articoli 21 e 22.

Art. 15.

(Indizione delle elezioni e liste elettorali)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 23, le elezioni sono indette dal capo dell’ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente Comitato. In caso di scioglimento anticipato, l’indizione è effettuata entro trenta giorni dall’emanazione del decreto di scioglimento.

2. L’indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all’albo consolare, circolari informative e l’uso di ogni altro mezzo di informazione, inclusi internet e social media.
3. Entro i trenta giorni successivi alla indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, e a duecento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila.
4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.
5. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.
6. Per l’attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di …….euro per l’anno .....

Art. 16.

(Comitato elettorale circoscrizionale)

1. Le liste dei candidati sono presentate a un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell’ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di attuazione.

2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell’ufficio o da un suo rappresentante.
3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte i candidati.
4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell’ambito della circoscrizione, dal capo dell’ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione.
5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l’attività dei seggi elettorali.
6. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 17.

(Stampa e invio del materiale elettorale)

1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l’ufficio consolare provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5.

2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.
3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l’ufficio consolare invia agli elettori di cui all’articolo 13 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l’indirizzo dell’ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l’espressione del voto e il testo della presente legge.
4. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell’ufficio consolare; questi, all’elettore che si presenta personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6.
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l’elettore introduce nell’apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l’esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.
8. I responsabili degli uffici consolari provvedono all’incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto apposito verbale, che è trasmesso al Ministero degli affari esteri.
9. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di …… euro per l’anno ….

Art. 18.

(Espressione del voto)

1. L’elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell’ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore a un terzo dei candidati da eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza a tale numero sono nulle.

2. Il voto è nullo se non è espresso sull’apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento dell’identità dell’elettore.
3. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l’indicazione del nome stesso.
4. L’indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto di lista.
5. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l’indicazione di più preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto medesimo è nullo.

Art. 19.

(Costituzione dei seggi elettorali)

1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.

2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell’insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.
3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell’ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d’ufficio.
4. Quando uno scrutatore è assente all’atto dell’insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.
5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un’indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
6. Per l’attuazione dei commi 1 e 5 è autorizzata, per l’anno 2003, rispettivamente la spesa di 516.457 euro e di 775.000 euro.

Art. 20.

(Operazioni di scrutinio)

1. L’assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.

2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall’articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
3. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
4. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni e i reclami presentati, decide sull’assegnazione dei voti stessi.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle.

Art. 21.

(Ripartizione dei seggi)

1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.
3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

Art. 22.

(Proclamazione degli eletti)

1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.

2. La comunicazione dell’avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le stesse modalità previste dall’articolo 15, comma 2.

Art. 23.

(Comitati non elettivi. Contributi)

1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere all’elezione dei Comitati, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, se nominato, sono istituiti Comitati aventi gli stessi compiti e composizione di quelli elettivi di cui all’articolo 1.

2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono nominati dall’autorità consolare, sentiti i componenti del CGIE residenti nel Paese e le associazioni italiane operanti nella circoscrizione.
3. L’autorità consolare di una circoscrizione ove risiedono meno di tremila cittadini italiani può istituire Comitati con funzioni consultive da esercitare in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 2. Tali Comitati sono composti da almeno cinque e da non più di dodici esponenti della comunità italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente, in conformità alla normativa relativa ai Comitati eletti.
4. Ai Comitati di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6.
5. Il Ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici consolari, finanzia i Comitati istituiti ai sensi dei commi 1 e 3, secondo le modalità e nei limiti previsti dall’articolo 3 per i Comitati eletti.

Art. 24.

(Soluzione delle controversie)

1. Per la soluzione delle controversie relative all’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, il Comitato interessa la Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la quale, entro sessanta giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentita l’autorità consolare, il Segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE residenti nello Stato ove opera il Comitato.

Art. 25.

(Disposizione transitoria)

1. I Comitati istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino all’indizione delle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 26.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di attuazione della presente legge.

Art. 27.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 15.498.923 euro per l’anno 2003 e a 2.500.995 euro annui a decorrere dall’anno 2004, si provvede, quanto a 7.274.995 euro per l’anno 2003 e a 2.274.995 euro annui a decorrere dall’anno 2004, mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti per i medesimi anni ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri; quanto a 8.223.928 euro per l’anno 2003 e a 226.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Gli stanziamenti necessari a fare fronte agli oneri derivanti dalle elezioni per il rinnovo dei Comitati sono determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato relativa agli esercizi finanziari cui le spese stesse si riferiscono.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.

(Disposizioni abrogative)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, la legge 5 luglio 1990, n. 172 e la legge 23 ottobre 2003 e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Ѐ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Proposta di articolato di riforma della legge istitutiva del

del Consiglio Generale degli italiani all’Estero - CGIE

Art. 1

  1. È istituito il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE).
  2. Il CGIE è l’organismo di rappresentanza di tutte le comunità italiane all’estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità all’estero.

Art. 1 bis

  1. Nell’ambito della proiezione all’estero del sistema Italia attraverso il coordinamento delle azioni e degli interventi delle comunità, il CGIE è anche organo di ausilio dello Stato e di consulenza al Parlamento e al Governo.
  2. Il CGIE è inoltre organo di consulenza delle Regioni e degli enti territoriali, anche, ma non soltanto, attraverso la Conferenza Permanente Stato – Regioni – Province Autonome – ANCI – UPI – CGIE e l’inserimento di una rappresentanza del CGIE nella Conferenza Stato – Regioni.
  3. Il CGIE è organo di raccordo e sintesi delle indicazioni di Com.It.Es. e associazioni per la definizione di proposte e disegni di legge che hanno ricadute per le comunità e per l’Italia all’estero ed esercita funzioni di consulenza specifica ai parlamentari eletti dagli italiani all’estero, anche attraverso il Tavolo di lavoro congiunto di cui all’Art. 17-ter e incontri istituzionali con le Commissioni Affari Esteri di Camera e Senato. 
  4. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, ha altresì il fine di agevolare l’integrazione nelle società di accoglimento, con particolare riferimento agli esponenti della nuova emigrazione, lo sviluppo delle condizioni di vita, la tutela dei diritti e il mantenimento dell’identità culturale e linguistica degli italiani e delle comunità italiane all’estero, nonché di rafforzare il collegamento con la vita politica, culturale, economica e sociale dell’Italia, favorendo la realizzazione di iniziative commerciali  anche in collaborazione con l’Agenzia ICE, le camere di commercio e altre forme associative dell’imprenditoria italiana, e  facilitando il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo.

Art. 2

  1. Per l’attuazione dei fini di cui all’articolo 1 il CGIE provvede a:
    a) formulare proposte e raccomandazioni in materia di iniziative legislative o amministrative ed elettorali dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all’estero;

b) fornire pareri obbligatori sugli strumenti di legge statali e regionali, accordi internazionali e normative comunitarie e, su richiesta del Governo o dei Presidenti dei due rami del Parlamento, su ogni altra materia concernente le comunità italiane all’estero;

c) contribuire all’elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell’emigrazione;

d) elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell’anno precedente e si traccino prospettive e indirizzi per il triennio successivo;
e) in armonia con lo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dell’Italia, promuovere e collaborare all’organizzazione ed elaborazione di studi e ricerche sui problemi delle comunità all’estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare, esercitare un monitoraggio dell’impatto economico delle comunità residenti all’estero sul prodotto interno lordo dell’Italia;
f) 
verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell’identità nazionale delle comunità italiane all’estero.

Art. 3

  1. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle proposte del Governo concernenti le seguenti materie:
    a) stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all’estero;
    b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la promozione dell’insegnamento dell’italiano all’estero, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale e previdenziale;
    c) criteri per l’erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attività di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunità italiane all’estero, nonché i criteri da adottare nell’assegnazione di contributi integrativi ai singoli Com.It.Es. per Progetti speciali o all’Intercomites per Progetti Paese e valuta i risultati dei progetti portati a termine;
    d) informazioni e programmi radiotelevisivi e informatizzatiper le comunità italiane all’estero;
    e) linee di riforma della rete diplomatico-consolare in riferimento ai  servizi consolari, scolastici e sociali.
  2. Il CGIE esprime parere obbligatorio su tutte le questioni concernenti le comunità italiane all’estero affrontate dal Governo e dalle regioni.

3. Le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali e le rappresentanze diplomatico-consolari forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni formalmente richieste dal Comitato di Presidenza del CGIE nelle materie di competenza del Consiglio Generale.

4. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli Enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall’art. 24 della legge 7 agosto del 1990, n. 241.

5. In caso di motivata urgenza, il parere è formulato dal Comitato di Presidenza di cui all’articolo 9 e deve essere sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.

6. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia espresso nella riunione successiva alla richiesta.

7. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunità italiane all’estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 2, trasmettendo copia della motivazione al CGIE e alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 4

1. Il CGIE è composto da sessantatré Consiglieri dei quali quarantatré in rappresentanza delle comunità italiane all’estero e venti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 5.

2. I Consiglieri del CGIE in rappresentanza delle comunità italiane all’estero sono eletti secondo le modalità previste dagli articoli 13 e 14, e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella allegata alla presente legge .

3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana.

4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri, possono essere rappresentate, in proporzione non superiore alla metà dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli o discendenti di cittadini italiani.

5. I Consiglieri di nomina governativa sono designati come segue:

a) sette dalle associazioni nazionali dell’emigrazione;

b) tre dai partiti con maggiore rappresentanza nel Parlamento italiano;

c) due da Regioni e ANCI;

d) sei dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, rappresentati nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;

e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all’estero, che per sua natura può indicare un Consigliere residente all’estero;

f) uno dall’organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri.

Art. 5

  1. Consiglieri del CGIE rimangono in carica per cinque anni, dalla data della seduta di insediamento.
  2. Consiglieri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del Consiglio, ovvero, quando si tratta di Consiglieri eletti in rappresentanza delle comunità italiane all’estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono stati designati.

Art. 6

Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola, i seguenti rappresentanti ed esperti:
a) il direttore generale degli italiani all’estero e delle politiche migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) il direttore generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) un esperto designato dal Ministro dell’Interno, uno dal Ministro per lo sviluppo economico, uno dal Ministro dei beni, attività culturali e turismo;
d) i Presidenti delle regioni e delle province autonome, o loro delegati;
e) un rappresentante del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
f) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate;
g) tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative;
h) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell’industria, dell’agricoltura, del commercio e dell’artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

  1. Il Comitato di presidenza può invitare a partecipare ai lavori del CGIE, del Comitato di Presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro, con solo diritto di parola, sino a venti personalità interessate ai problemi all’ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Agli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri.
  2. Il Presidente è tenuto comunicare l’ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno designare fino a setteparlamentari appartenenti alle Commissioni permanenti competenti per materia che parteciperanno ai lavori del CGIE con solo diritto di parola.

Art. 7

  1. Il Ministro degli Affari Esteri è Presidente del CGIE.
  2. Il CGIE elegge nel suo seno il Segretario Generale che convoca l’Assemblea Plenaria e il Comitato di Presidenza, ne dirige i lavori e dà esecuzione alle decisioni assunte.
  3. In apertura delle riunioni dell’Assemblea plenaria e del Comitato di Presidenza, il Ministro degli affari esteri, o il Sottosegretario da lui delegato, svolge una relazione sulle attività del Governo verso gli italiani nel mondo.

Art. 8

  1. Il CGIE è convocato dal Segretario Generale in via ordinaria almeno una volta all’anno. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la Segreteria del CGIE. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il Segretario generale può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni.
  2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri.
  3. Il CGIE esamina e approva la relazione annuale e le prospettive delle comunità italiane all’estero di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell’articolo 2, nonché tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali che gli vengano sottoposti dal Comitato di presidenza.
  4. Il CGIE può deliberare di affidare la rappresentanza delle comunità italiane che vivono in Paesi non compresi nella tabella allegata alla presente legge ad uno o più consiglieri residenti in Paesi limitrofi.

Art. 8-bis

  1. Il CGIE si articola in:
  2. Assemblea plenaria;
  3. Comitato di Presidenza;
  4. Commissioni per le aree continentali: Europa, America Latina, Paesi anglofoni (Australia, Canada, Stati Uniti, Africa) che si riuniscono almeno due volte l’anno nelle proprie aree continentali, con la partecipazione del Presidente dell’Intercomites oppure del presidente dell’unico Com.It.Es. istituito nel Paese  ove si tiene la riunione e in occasione delle Assemblee plenarie e sono presiedute dal vice segretario generale eletto per ogni area;

4.bis Commissione di Nomina Governativa che si riunisce in occasione delle Assemblee plenarie ed è presieduta dal vice segretario generale di nomina governativa;  

  1. Commissioni di lavoro per tematiche dell’emigrazione, che si riuniscono quando e dove necessario;
  2. Gruppi di lavoro per specifici argomenti che l’Assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessità.

Art. 8-ter

  1. Il CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Le riunioni dell’Assemblea plenaria, del Comitato di presidenza, delle commissioni di lavoro e dei gruppi di lavoro si tengono presso il Ministero degli affari esteri, salvo diversa decisione del Comitato di presidenza. Le Assemblee plenarie del CGIE sono pubbliche.
  3. Le riunioni delle commissioni per le aree continentali si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree.
  4. Le Commissioni per le aree continentali hanno il compito di redigere annualmente un rapporto sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti delle stesse comunità e sui contenziosi bilaterali aperti tra l’Italia ed i Paesi dell’area che hanno riflessi sulla situazione delle comunità italiane ivi residenti.

 Art. 9

  1. Il CGIE elegge nel suo seno il Comitato di presidenza, composto, oltre che dal Presidente e dal Segretario generale, da un Vicesegretario generale per ognuna delle aree continentali definite dall’articolo 8-bis, comma 1, lettera c), da un Vicesegretario generale eletto tra i Consiglieri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 4, comma 1, da un membro eletto tra quelli nominati con il medesimo decreto e da un membro per ognuna delle citate aree continentali.
  2. Per l’elezione del Segretario generale, dei Vicesegretari generali e dei componenti il Comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. È eletto Segretario generale chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede a un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero dei voti. Sono eletti Vicesegretari generali e componenti il Comitato di Presidenza coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun Consigliere scrive sulla propria scheda un nome per il Segretario generale e per i Vicesegretari generali, due nomi per gli altri componenti il Comitato di Presidenza in rappresentanza di ognuna delle aree continentali e due nomi per i componenti in rappresentanza dei Consiglieri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 4, comma 1.
  3. Il Comitato di presidenza si riunisce almenosei volte all’anno, di cui una volta in margine alle riunioni del Consiglio.  Esso cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attività, l’elaborazione della relazione annuale, l’assegnazione dei compiti e il coordinamento delle attività delle commissioni, sceglie e indica le priorità di spesa per l’attività del CGIE e ne valuta il bilancio consuntivo.
  4. Il Comitato di presidenza fissa l’ordine del giorno delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e richieste che gli sono tempestivamente trasmesse dai Consiglieri del CGIE.
  5. In occasione delle riunioni del CGIE, del Comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro il Comitato di presidenza può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all’articolo 6, nonché di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e soggiorno.
  6. Il Comitato di presidenza riferisce al CGIE sull’attività svolta con apposita relazione scritta.

Art. 10

  1. Il CGIE ed i suoi organi interni si avvalgono del supporto di personale di segreteria dipendente da pubbliche amministrazioni, all’uopo comandato, il cui numero e le cui qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze e con il Ministro per la semplificazione della Pubblica AmministrazioneIl CGIE può altresì avvalersi di unità esterne alla pubblica amministrazione, assunte per titoli e colloqui, nel rispetto della vigente normativa regolata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).
  2. La segreteria del CGIE ha sede presso il Ministero degli Affari Esteri ed è affidata a un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere d’ambasciata.
  3. Il funzionario di cui al comma 2 e il personale di segreteria non possono essere contemporaneamente addetti ad alcun altro incarico all’interno della pubblica amministrazione.

Art. 11

  1. Consiglieri del CGIE rappresentanti le comunità italiane all’estero hanno diritto di partecipare alle riunioni dei Com.It.Es.e dell’Intercomites costituiti nei Paesi in cui risiedono. Le spese di viaggio e soggiorno dei Consiglieri del CGIE per la partecipazione alle riunioni dell’Intercomites sono a carico del bilancio del Consiglio.
  2. Prima di ogni riunione del Consiglio i Consiglieri eletti all’estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all’ordine del giorno del Consiglio.

2-bis) Almeno una volta l’anno i Consiglieri del CGIE eletti all’estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai Consoli ed ai Presidenti dei Com.It.Es.ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno dei Consiglieri del CGIE sono a carico del bilancio del Consiglio.

  1. Le richieste di informazione su argomenti specifici, attinenti a materie di competenza del CGIE, devono essere rivolte dai componenti del Consiglio stesso esclusivamente al Comitato di presidenza.

Art. 12

  1. Ai Consiglieri del CGIE che partecipano alle riunioni previste della presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, che verranno rimborsate con le modalità previste per i dipendenti dello Stato della VIII qualifica funzionale, nonché un rimborso forfetario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo pari a Euro 300, agganciato ai meccanismi vigenti di rivalutazioni monetarie, ridotto della metà per i residenti nella sede stessa e aumentato della metà per il Segretario generale. Agli stessi Consiglieri spetta inoltre un rimborso forfetario, pari a Euro 1.500 annui, aumentato a Euro 2.000 annui per i componenti del Comitato di presidenza e a Euro 2.500 annui per il Segretario generale, per le spese telefoniche e postali. I rimborsi forfetari non sono dovuti ai parlamentari nazionali ed europei che siano Consiglieri del CGIE. I Consiglieri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni dalla partenza al rientro in sede e per tutto il periodo delle riunioni previste dalla legge.

Art. 13

  1. Consiglieri di cui all’articolo 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei Com.It.Es. regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane e di origine italiana in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei Com.It.Es. per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi transoceanici. Le associazioni i cui rappresentanti possono essere designati come membri dell’Assemblea devono essere iscritte in apposito registro presso la Rappresentanza diplomatica o consolare, da cui risultino tassativamente ed esclusivamente la data di costituzione, le finalità statutarie, il capitale sociale e i nominativi dei rappresentanti legali. Esse devono essere operanti nel Paese da almeno 5 anni. Non sono richiesti  requisiti relativi alla cittadinanza degli iscritti. La selezione delle associazioni deve garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo. 
  2. La relativa spesa, valutata in Euro …., qualora non utilizzata per impossibilità di indire le elezioni, può essere utilizzata nel successivo anno finanziario.
  3. Le rappresentanze diplomatico-consolari informano le autorità locali dell’istituzione del CGIE, del tipo di attività svolta e degli eletti nel paese di loro competenza. La rappresentanza diplomatico – consolare rende partecipi i locali Consiglieri del CGIE degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata. 
  4. I Consiglieri del CGIE partecipano all’elaborazione del Piano Paese nella circoscrizione nazionale di loro competenza.

Art. 14

1.Nei Paesi in cui non sono costituiti i Com.It.Es., le associazioni delle comunità italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva Rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella allegata alla presente legge per la scelta definitiva dei Consiglieri del CGIE assegnati a quel determinato Paese in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 4.

Art. 15

1.In caso di cessazione dall’ufficio di taluno dei Consiglieri del CGIE di cui all’articolo 4, comma 2, si provvede alla sostituzione entro sessanta giorni, con la nomina dei primi non eletti secondo l’esito delle votazioni. Qualora non vi siano candidati che possano subentrare, alla sostituzione si provvede, nel medesimo termine, mediante elezione suppletiva con le stesse modalità previste per l’elezione ordinaria.

2.Le rappresentanze diplomatiche nei Paesi dove dette vacanze si siano verificate provvedono a dare immediata comunicazione della sostituzione agli interessati ed al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3.In caso di cessazione dall’ufficio di taluno dei Consiglieri del CGIE designati ai sensi dell’articolo 4, comma 5, alla sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina del Consigliere da sostituire.

4.I sostituti restano in carica fino al compimento del periodo per il quale erano stati eletti o nominati i Consiglieri sostituiti.

Art. 16

1.Le spese del CGIE gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Comitato di presidenza indica alla Segreteria le priorità per la predisposizione del preventivo di spesa e valuta il relativo consuntivo.

2.All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in Euro……. si provvede mediante…………… Lo stanziamento sul capitolo per il funzionamento del CGIE deve consentire il regolare svolgimento di tutte le riunioni fissate dalla legge e l’adempimento di tutti i compiti attribuiti dalla legge al Consiglio. 

3.Il Ministro dell’economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17

1.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell’interno, dell’economia e finanze, dello sviluppo economico, e del lavoro e delle politiche sociali le norme di attuazione che dovranno, fra l’altro, disciplinare le modalità e i termini per l’elezione dei quarantatré Consiglieri di cui alla tabella allegata alla presente legge e per le designazioni dei venti Consiglieri di cui all’articolo 4, comma 5.

2.In occasione del rinnovo del CGIE, si provvederà, ove occorra, alla revisione della tabella allegata alla presente legge con decreto del Ministro degli affari esteri, ripartendo i Consiglieri di cui all’art. 4, comma 2, tra i Paesi in cui sono presenti le maggiori collettività italiane e di origine italiana.

Art. 17 bis 

1.È istituita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonomel’ANCI, l’UPI e il Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE).

2.La Conferenza è convocata, almeno ogni tre anni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri che la presiede; in caso di suo impedimento, la Conferenza è presieduta dal Ministro degli affari esteri.

3.La Conferenza è composta, oltre che dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da lui delegato e dal Segretario Generale del CGIE:
a) dal Ministro degli affari esteri e dal Sottosegretario di Stato con delega per gli italiani all’estero;
b) dal Ministro per l’Economia e le Finanze

c) dal Ministro dell’Istruzione, università e ricerca;
d) dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
e) dal Ministro per i beni, le attività culturali e il turismo;
f) dal Ministro competente per le politiche relative agli italiani all’estero, ove nominato;
g) dai Presidenti delle Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per gli argomenti iscritti all’ordine del giorno;
h) dai Presidenti e dagli Assessori con delega all’emigrazione delle regioni e delle province autonome;
i) dal Presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani;
l) dal Presidente dell’Unione delle province d’Italia;
m) dai Consiglieri del CGIE.

4.I Ministri, i Presidenti e gli assessori regionali sono assistiti, nel corso dei lavori della Conferenza, dai Direttori generali degli uffici delle rispettive Amministrazioni che trattano gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

5.I servizi di segreteria della Conferenza sono svolti dal personale addetto alla segreteria del CGIE.

6.La Conferenza ha il compito di indicare le linee programmatiche per la realizzazione delle politiche del Governo, del Parlamento e delle Regioni per le comunità italiane all’estero.

7.Le linee programmatiche indicate dalla Conferenza indirizzano l’attività politico-amministrativa del CGIE.

Art. 17-ter

È istituito un Tavolo di lavoro permanente composto dai Parlamentari eletti all’estero e dal Comitato di Presidenza del CGIE, che si incontra con proprio ordine del giorno in occasione delle riunioni del CdP convocate a Roma. Il tavolo di lavoro bicamerale-CGIE è coordinato dai Presidenti dei Comitati permanenti per le questioni degli italiani all’estero di Camera e Senato insieme al Segretario Generale del CGIE. Ha il compito di proporre, esaminare e valutare le iniziative legislative che hanno una ricaduta sulla vita delle comunità italiane e di origine italiana all’estero. I suggerimenti e le conclusioni del Tavolo di Lavoro sono sottoposte alla valutazione dell’Assemblea Plenaria nella prima riunione successiva. 

Art. 17-quater (già 17-ter)

1.Per l’espletamento delle sue funzioni istituzionali il CGIE può avvalersi della collaborazione di professionisti esperti nelle materie di sua competenza, opportunamente retribuiti per le loro prestazioni.

2.Per le proprie attività istituzionali il CGIE può avvalersi anche di risorse provenienti da atti di liberalità e di finanziamenti di enti e istituti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente.

3.I Vicesegretari generali eletti in rappresentanza delle aree continentali possono avvalersi, per lo svolgimento delle riunioni previste all’articolo 8-bis, comma 1, lettera c) della presente legge, della collaborazione di personale di segreteria da reperire nel luogo della riunione.

Art. 18

(cassato)

Art. 19