ROMA – La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha esaminato la proposta di legge C. 956 – e delle abbinate proposte C. 1099, C. 1323, C. 1400, C. 1701, C. 1743 e C. 1748 – recante “Modifiche all’articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell’applicazione dell’imposta municipale propria e dell’imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero”. La I Commissione ha espresso sul provvedimento alla Commissione Finanze un parere favorevole con un’osservazione in cui si invita la Commissione di merito a valutare l’opportunità di sopprimere il comma 2 dell’articolo 1 della proposta, in quanto volto a modificare una disposizione sulla quale è già intervenuto il decreto-legge n. 69 del 2023. Nel corso del dibattito il relatore Francesco Michelotti (FDI) ha ricordato come la proposta di legge, adottata come testo base dalla Commissione Finanze e non emendata, sia costituita da un solo articolo e sia volta a modificare il regime della fiscalità immobiliare relativa agli immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) al fine di rendere esente da IMU una unità immobiliare a uso abitativo, con le relative pertinenze, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia da cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), a condizione che sia situata nel comune di iscrizione nell’AIRE e che non risulti locata o data in comodato d’uso. Tale immobile, dunque,  ai fini dell’imposta municipale, verrebbe assimilato all’abitazione principale. Dal relatore è stato inoltre segnalato come il comma 2 dell’articolo 1 del provvedimento in esame modifichi la disciplina dell’imposta di registro, segnatamente novellando la lettera a) della nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 al fine di chiarire che le agevolazioni ivi disposte per l’acquisto della prima casa (applicazione dell’aliquota ridotta al 2 per cento) si applichino in favore dei cittadini italiani iscritti all’AIRE, in luogo della locuzione che si riferisce ai cittadini “emigrati all’estero”, come previsto nella formulazione della norma vigente al momento della presentazione della proposta di legge. In relazione a tale disposizione dal relatore è stato rammentato come dopo la presentazione della proposta di legge sia entrato in vigore l’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2023 (cosiddetto decreto Salvainfrazioni), con il quale il Governo è intervenuto sulle agevolazioni per l’acquisto della prima casa al fine di rispondere alla procedura d’infrazione n. 2014/4075 ed eliminare una presunta discriminazione fondata sulla nazionalità. Con quel provvedimento d’urgenza, infatti, è stata soppressa l’individuazione soggettiva dell’agevolazione, ovvero la qualifica di cittadino italiano emigrato all’estero, sostituendola con un criterio oggettivo, non legato più alla cittadinanza italiana: in particolare, – ha spiegato Michelotti – il decreto-legge ha previsto che l’aliquota agevolata si applichi se l’acquirente si sia trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. Dal relatore è stato poi osservato come il comma 3 quantifichi gli oneri derivanti dalle norme in commento in 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, di cui 3 milioni di euro annui destinati al reintegro delle minori entrate dei comuni, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si presentano in corso di gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, Michelotti ha rilevato che la proposta di legge attiene alla materia, di competenza esclusiva statale, “sistema tributario e contabile dello Stato”, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.