La Corte di Cassazione ha recentemente e nuovamente sentenziato (nell’Ordinanza del 23 aprile 2025 n. 10642) che il nostro sistema tributario (così come modificato e integrato dalle Convenzioni fiscali internazionali) prevede una serie di disposizioni volte ad evitare la doppia imposizione dei redditi percepiti all'estero.
Alla sentenza sono interessati decine di migliaia di contribuenti italiani i quali hanno la residenza fiscale in Italia ma vanno a lavorare e producono reddito all’estero e che per vari motivi omettono di fare la dichiarazione dei redditi in Italia – o nella stessa non dichiarano i redditi conseguiti all’estero - e spesso, se accertati, sono costretti dall’Agenzia delle Entrare a subire una doppia imposizione anche se hanno già pagato le tasse all’estero.
Come è noto in virtù del principio adottato nel diritto tributario interno dallo Stato e dall’amministrazione finanziaria italiani definito “Word Wide Taxation” o tassazione mondiale, i redditi del cittadino residente fiscalmente in Italia sono soggetti a tassazione diretta dal fisco italiano indipendentemente dal luogo ove tali redditi sono stati prodotti.
L’oggetto del contenzioso che si è innescato negli anni è il comma 8 dell'art. 165 TUIR che nega il diritto alla detrazione delle imposte pagate all'estero in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero. Capita spesso quindi che i lavoratori italiani i quali non si iscrivono all’AIRE e producono reddito all’estero sono soggetti, o rischiano di essere soggetti, se tracciati, a doppia tassazione.
Si tratta di una ingiustizia (abuso?) da parte del Fisco italiano che ho stigmatizzato più volte nelle mie interrogazioni negli anni passati.
Fortunatamente la Cassazione nelle sue recenti sentenze (che ho evidenziato nelle mie interrogazioni al Governo) ha recentemente inaugurato un nuovo orientamento giurisprudenziale in base al quale, in presenza di un obbligo internazionale incondizionato assunto dallo Stato italiano nei confronti di un altro Stato con le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali, il Fisco italiano è tenuto a riconoscere ai contribuenti suoi residenti fiscali la detrazione per le imposte assolte all'estero; infatti l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o l'omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia non opera come causa di decadenza dalla fruizione della detrazione d'imposta (Cass. 19/06/2024, n. 24205).
In questa ultima Ordinanza dello scorso aprile tuttavia la Cassazione se da una parte conferma che l’omessa dichiarazione dei redditi in Italia (da parte del contribuente residente fiscalmente in Italia) non comporta di per sé la perdita del diritto di credito per le imposte pagate all’estero e conferma praticamente il concetto che l’art. 165 comma 8 del TUIR (che prevede appunto la doppia tassazione per omessa dichiarazione dei redditi prodotti all’estero) è una norma invalida e incostituzionale sulla quale prevalgono i principi delle convenzioni contro le doppie imposizioni che sono istituite con lo scopo di eliminare la doppia imposizione, dall’altra, nel caso specifico, indica che il credito di imposta possa essere recuperato solo nell'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 del codice civile.
A questo punto quindi, dopo l’ulteriore chiarimento della Cassazione, ci sembra improcrastinabile un intervento legislativo del Governo italiano (e sarà mia premura sollecitarlo di nuovo come ho già fatto nelle mie interrogazioni) che modifichi il comma 8 dell’art. 165 del TUIR (che prevede appunto la doppia tassazione per omessa dichiarazione dei redditi prodotti all’estero) per adeguare la normativa in vigore alla oramai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha sancito che il contribuente ha diritto alla detrazione dell’imposta già assolta all’estero da quella complessivamente dovuta allo Stato italiano, anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.
ON. FABIO PORTA