È un vero e proprio "giro di vite" nei provvedimenti contro la diffusione del coronavirus. Nel nuovo decreto approvato nella notte dalla presidenza del Consiglio dei ministri sono state, infatti, previste delle misure estremamente più decise allo scopo di "contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19".

MISURE IN VIGORE FINO AL 3 APRILE
Le limitazioni resteranno in vigore fino al 3 aprile in 14 province del Nord Italia oltre che per tutta la regione Lombardia. Vale a dire: Asti, Alessandria, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova e Treviso. Resteranno in vigore fino al prossimo 3 aprile

Tra le misure più rilevanti spicca quella di evitare in modo assoluto, fino appunto, a quella scadenza, ogni spostamento in entrata e in uscita nonché all'interno di quei territori, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza.

CHI HA LA FEBBRE CONTATTI IL MEDICO
Viene inoltre fortemente raccomandato ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di37,5° C) di rimanere a casa e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

DIVIETO DI MOBILITA' IN QUARANTENA 
Ancora, viene sancito il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al coronavirus.

PREVISTE SANZIONI PER CHI NON RISPETTA I LIMITI
Chi non dovesse rispettare i limiti agli spostamenti e le nuove misure può essere punito con l'arresto fino a 3 mesi e fino 206 euro di ammenda. Sono le stesse sanzioni gia' previste per chi violava le prime disposizioni assunte per le zone rosse.

PARTITE SOLO A PORTE CHIUSE
Vengono inoltre sospesi (sempre fino al 3 aprile) gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito il loro svolgimento nonché le sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza però la presenza di pubblico.

OBBLIGHI PER LE SOCIETA' SPORTIVE
In tutti tali casi, è possibile leggere nella bozza del decreto, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

RACCOMANDATI CONGEDI E FERIE 
Si raccomanda inoltre ai datori di lavoro (pubblici e privati) di anticipare, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie.

CHIUSI PUB, CINEMA E TEATRO
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici e sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

COSI' PER I LUOGHI DI CULTO
L'apertura dei luoghi di culto (ad esempio le chiese) è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai fedeli la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.

STOP A SCUOLE E UNIVERSITA'
Sono sospesi fino al 3 aprile, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.