Cosa dice la costituzione in materia di immunità parlamentare? ”Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza”. Lo prevede il secondo comma dell’articolo 68 della Costituzione, che sancisce l’immunità parlamentare per deputati e senatori in carica. È la norma a cui si è appellato il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo rifiutando di sottoporsi al test dello stub, vestiti compresi, per verificare se addosso avesse tracce di polvere da sparo.

In sostanza, l’Autorità giudiziaria dovrà chiedere alla Camera o al Senato una specifica ”autorizzazione a procedere” per portare avanti indagini o atti di ispezione su un membro del Parlamento. Si tratta della cosiddetta inviolabilità, che vale ed è opponibile solo nel periodo in cui il parlamentare è in carica e può riguardare anche atti commessi dal politico al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni.

Come tutti i cittadini, anche i parlamentari che abbiano i requisiti previsti dalla legge possono avere il porto d’armi.
Tuttavia nessuno, neanche le forze di polizia, può entrare nelle sedi del Parlamento con armi addosso. Ad esempio, quando un poliziotto o un carabiniere deve entrare in uno dei palazzi della Camera o del Senato, anche solo per accedere alla mensa, deve lasciare la pistola d’ordinanza in un armadio blindato che si trova in prossimità degli accessi. Questo perché la sicurezza nelle sedi parlamentari è assicurata dai commessi e, come per le università, la forza pubblica può intervenire solo su esplicita richiesta del presidente dell’Assemblea.