Consentire a tutti gli italiani residenti all’estero e iscritti all’Aire, l’Anagrafe dei connazionali residenti all’estero, di mantenere il diritto all’assistenza sanitaria italiana dietro il versamento di un contributo annuale. Questo il ‘cuore’ di una proposta di legge di Fratelli d’Italia assegnata alla Commissione Affari Sociali alla Camera.

L'attuale normativa in vigore, di cui al decreto del Ministro della salute del 1° febbraio 1996, prevede che, in caso di rientro saltuario in Italia, il cittadino, non munito di Tessera europea di assicurazione malattia, avente lo status di emigrato o titolare di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, non avente una copertura assicurativa pubblica o privata, ha diritto gratuitamente alle prestazioni ospedaliere urgenti fino ad un periodo massimo di novanta giorni. Tuttavia, si spiega nella relazione introduttiva, "il mancato possesso della tessera sanitaria, che certifica l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe nazionale sanitaria, rende la gestione operativa farraginosa per tutti gli ambiti della sanità nazionale, oltre che per gli stessi connazionali che spesso si sentono più stranieri di chi non è italiano".

Un elemento peculiare della proposta di legge è quello di garantire, attraverso il Servizio tessera sanitaria, il mantenimento del medico di medicina generale e del pediatra, con il conseguente aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico, del piano di esenzioni per patologie, del piano terapeutico ed un controllo anche sui farmaci essenziali.

L'entità del contributo da versare dovrà essere indicato da un Dpcm.

Il testo è composto da 3 articoli.

Al comma 1 dell'articolo 1, attraverso una modifica all'articolo 19 della legge 833/78 si prevede la possibilità di iscrivere i cittadini residenti all'estero nell'unità sanitaria locale presente all'interno del territorio che raccoglie le schede individuali della loro residenza. Grazie a questa possibilità si permette ai cittadini italiani regolarmente iscritti all'Aire di poter mantenere il diritto all'accesso all'assistenza sanitaria italiana all'interno del territorio nazionale dove è contenuta la scheda individuale del cittadino. Al suo rientro nel territorio nazionale il cittadino italiano potrà mantenere l'intera posizione assistenziale partendo dal medico di base, elemento che sappiamo essere determinante nel supervisionare e indirizzare il paziente.

Al comma 2 si condiziona il rilascio della nuova tessera sanitaria nazionale al versamento di un contributo annuo di iscrizione anticipato rispetto al periodo erogato.

Il comma 1 dell'articolo 2 prevede che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia determinato l'ammontare del contributo richiesto per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 2 prevede che il suddetto contributo non verrà richiesto per i minorenni iscritti all'Aire, purché almeno un genitore o il tutore legale abbia fatto richiesta di rilascio della tessera sanitaria nazionale.

Al comma 3 si permette ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani di poter sottrarre il contributo direttamente dal contributo previdenziale erogato.

Il comma 4 prevede che l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale prevista decorra dal mese successivo alla data di pagamento del contributo richiesto.

Il comma 5 definisce le condizioni che determinano la perdita del beneficio assistenziale per il cittadino residente all'estero non adempiente rispetto all'obbligo di versamento dell'imposta richiesta.

Il comma 6 prevede che la cancellazione del servizio di assistenza sanitaria per i cittadini regolarmente iscritti all'Aire deve essere esplicitamente richiesta, come l'adesione, e che la reiscrizione è sempre possibile previo pagamento di eventuali contributi che non risultano ancora versati.

Al comma 7 si prevede che le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale erogate ai cittadini italiani non possono essere oggetto di richiesta di rimborso sanitario nella diversa nazione di residenza.

Nel rispetto della normativa vigente, sarà comunque dovuto il pagamento dell'imposta sanitaria (ticket) di riferimento.

L'articolo 3 reca le disposizioni finali, disciplinando l'entrata in vigore della legge, fissata al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Al comma si prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute, presso cui saranno versati gli importi relativi al pagamento del suddetto contributo nazionale per l'assistenza sanitaria per i cittadini residenti all'estero, che potranno eventualmente essere destinati al miglioramento del sistema dell'anagrafe sanitaria nazionale.

Al comma 3 si prevede, infine, che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Ministero della salute sono specificate le modalità attuative per l'accesso al Servizio sanitario nazionale per i cittadini italiani regolarmente iscritti all'Aire.