URUGUAY, INDIZIONE DELLE ELEZIONI 

DEI COMITES – 3 SETTEMBRE 2021 - 

Con decreto consolare del Capo della Cancelleria Consolare sono indette le elezioni per l’istituzione e il rinnovo del Comitato degli Italiani all’estero di Montevideo. La data delle elezioni è fissata al 3 dicembre 2021. Tale data corrisponde all’ultimo giorno utile per far pervenire al proprio consolato di riferimento la busta contenente la propria scheda elettorale votata. Per partecipare al voto occorre iscriversi nell’elenco degli elettori del proprio ufficio consolare di riferimento facendo pervenire apposita domanda entro e non oltre il 3 novembre 2021. Il comitato da eleggere sarà composto di 18 membri, sulla base della consistenza della collettività residente. Con il decreto si istituisce anche l’Ufficio elettorale adibito alle operazioni elettorali.

 

LEGGI IL DOCUMENTO

LE MODALITA’ PER LA  RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO ELETTORALE

Le elezioni per il rinnovo e l’istituzione dei Comites si terranno il 3 dicembre 2021 (articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito in legge n. 118 del 28 febbraio 2020). I Comitati degli italiani all’estero sono organi di rappresentanza della collettività italiana nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari e operano per l’integrazione della comunità italiana residente nel Paese straniero in cui si trovano.

A questo importante appuntamento elettorale potranno partecipare gli elettori, in possesso dei requisiti di legge per l’elettorato attivo, residenti e iscritti all’AIRE nella circoscrizione consolare da almeno 6 mesi (rispetto alla data delle elezioni).

Il voto si svolge per corrispondenza, ma – a differenza delle elezioni politiche e dei referendum – il plico elettorale viene spedito SOLTANTO agli elettori che abbiano presentato espressa richiesta di iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei Comites, almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni.

ATTENZIONE: per ricevere il plico elettorale l’elettore deve quindi richiedere all'Ambasciata di essere iscritto nell’elenco elettorale, ENTRO E NON OLTRE IL 3 NOVEMBRE 2021.

È possibile iscriversi sin da ora nelle liste elettorali del proprio consolato attraverso il portale dei servizi consolari Fast It, disponibile a questo link: https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco. Il servizio di iscrizione nelle liste elettorali è raggiungibile selezionando la voce “Anagrafe consolare e AIRE”, e poi “Domanda di iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei COMITES”. La procedura su Fast It sarà interamente guidata e tutta digitale, garantendo rapidità e sicurezza.

Se non si desidera utilizzare il portale dei servizi consolari Fast It, si potrà utilizzare il modulo per l’iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei Com.It. Es reperibile a questo link: ( cliccare qui per scaricare il modulo ). Il modulo dovrà poi arrivare in Ambasciata in uno dei seguenti modi:

  • consegnandolo di persona, insieme a fotocopia del proprio documento d’identità, presso l’ufficio delocalizzato in Avenida Brasil 2980, Sportello “Inform Italia”, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:30.
  • inviandolo per posta elettronica ordinaria (mail) all’indirizzo elettorale.montevideo@esteri.it, sempre insieme a copia del proprio documento d’identità.
  • inviandolo per posta cartacea insieme a fotocopia del proprio documento di identità all’indirizzo dell’Ambasciata d’Italia a Montevideo, Calle José Benito Lamas 2857 / C.P. 12217, 11300 Montevideo – Uruguay

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI E AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A)CANDIDATI: REQUISITI, INELEGGIBILITA’ E INCANDIDABILITA’

A.1) ELEGGIBILITA’ DEI CANDIDATI

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 286/2003, sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’art. 5 comma 1 della Legge 459/2001 e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative.

La candidatura è ammessa solo in una circoscrizione e per una sola lista.

Ai sensi dell’art. 6 del DPR 395/2003, i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti per godere di elettorato passivo (art. 55, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

A.2) INELEGGIBILITA’ E INCANDIDABILITA’

Ai sensi dell’art. 5, comma 4, della Legge, non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all’estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono altresì eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l’assistenza che ricevono finanziamenti pubblici.

Inoltre, l’art. 6 del DPR 395/2003, già richiamato, rinvia alle condizioni di ineleggibilità e incandidabilità previste dagli articoli 60 (Ineleggibilità) e 61 (Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia) del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, nonché dagli articoli 10 (incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità) del D.Lgs. 235/2012.

Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile. Non sono infine eleggibili coloro che sono stati componenti di un Comitato per due mandati consecutivi (art. 8 della Legge).

B) PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI

Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere e non superiore a 16 per i Comites composti da 12 membri o 22 per i Comites composti da 18 membri.

Esse sono presentate nelle ore d’ufficio all’Ufficio elettorale dal ventesimo al trentesimo giorno successivo all’indizione (ossia da giovedì 23 settembre a domenica 3 ottobre 2021).

Le liste, ciascuna munita del proprio contrassegno, sono presentate da uno dei candidati o da un sottoscrittore. Il presentatore della lista dichiara il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.

Ogni lista di candidati (ognuno con cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché numero progressivo attribuito dal presentatore di lista) deve essere corredata della prescritta documentazione, ovvero:

a) le dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura di ciascun candidato corredate dai relativi certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti negli elenchi elettorali della circoscrizione consolare, allo scopo di evitare che persone prive dell’elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati (in conformità con le norme vigenti in materia elettorale);

b) la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il comitato elettorale circoscrizionale;

c) le sottoscrizioni prescritte dalla legge. Per ogni sottoscrittore la lista deve recare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e la certificazione elettorale.

N.B.: a seguito dell’emanazione del DL 117/2021, e limitatamente alle elezioni dei Com.It.Es. previste per il 2021, la firma dei sottoscrittori è esente da autentica se accompagnata da un valido documento di identità o di riconoscimento o di documento equipollente ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche rilasciato dalle competenti autorità del Paese di residenza.

I sottoscrittori delle liste devono essere residenti nella circoscrizione consolare (da almeno sei mesi in base all’art.13, comma 1, Legge 286/2003) e risultare negli elenchi elettori per le elezioni dei Comites.

I certificati, anche collettivi, che attestano l’iscrizione dei sottoscrittori negli elenchi elettori per le elezioni dei Comites della relativa circoscrizione sono rilasciati dall’ufficio consolare, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni (ossia dal 18 settembre 2021). Essi sono rilasciati su richiesta degli interessati e sulla base degli atti in possesso dell’ufficio consolare e nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati possono essere firmate in atti (fogli) separati. Gli atti separati di raccolta delle firme riportano il contrassegno di lista, nonché tutti i nominativi dei candidati.

Si specifica che le firme dei presentatori di lista sono comunque autenticate dal funzionario consolare in considerazione del fatto che la legge prevede che il presentatore della lista si rechi all’Ufficio consolare per consegnare la propria dichiarazione. Parimenti si rammenta che le sottoscrizioni alle accettazioni delle candidature sono egualmente soggette ad autentica.

SOTTOSCRIZIONI DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

ED ESENZIONE AUTENTICA DELLE FIRME

Gli elettori sottoscrittori delle liste devono risultare iscritti nell’elenco degli elettori residenti, non possono essere candidati e non possono sottoscrivere più di una lista pena la nullità della sottoscrizione.

N.B.: a seguito dell’emanazione del DL 117/2021, e limitatamente alle elezioni dei Com.It.Es. previste per il 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste di cui all’articolo 15, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è fissato in CINQUANTA (anziché cento) per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila e in CENTO (anziché duecento) per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 1 della L. 286/2003, la consistenza numerica della collettività residente si ricava dall’elenco aggiornato al 31/12/2020 dei residenti all’estero ex art. 5 della Legge 459/2001.

Si ribadisce che le firme dei sottoscrittori non sono soggette ad autentica (vedasi punto B), fermo restando che le firme già autenticate dagli Uffici consolari sono considerate valide a tutti gli effetti.