di MATTEO FORCINITI

L’Uruguay ha ripreso la somministrazione del vaccino anti-Covid Pfizer per i bambini dopo la sentenza d’appello che ha annullato quanto aveva precedentemente deciso il giudice Alejandro Recareylo scorso 7 luglio il giudice del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) aveva decretato la sospensione immediata del vaccino ai minori di 13 anni per una “concreta minaccia di pericolo alla salute “e “la mancanza di informazioni date dal governo” dopo l’ultimatum di 48 ore che gli era stato concesso. 

Sono diverse le motivazioni che hanno portato il Tribunale d’Appello civile del 6°turno -formato dai giudici Martha Alves, Marta Gómez e Mónica Bórtoli- a ribaltare la sentenza a partire dalla “mancanza di legittimità” da parte di Maximiliano Dentone, l’avvocato che aveva presentato il ricorso e da cui tutta la vicenda era partita. Secondo i giudici l’avvocato non ha rispettato i requisiti legali per presentare la domanda ed ha commesso inoltre alcuni errori nel procedimento processuale tra cui il ritardo nei tempi e la mancanza di una petizione concreta nella sua domanda.

Per quanto riguarda i tempi di presentazione della domanda, la legge stabilisce un termine di 30 giorni a partire dalla data in cui si produce il fatto che danneggia il diritto costituzionale reclamato. In Uruguay, ricordiamo, la vaccinazione non è mai stata obbligatoria ma solo volontaria: la somministrazione per i minori tra 12 e 17 anni è partita nel giugno del 2021 e poi in seguito, a partire da gennaio del 2022, sono stati coinvolti anche i bambini tra i 5 e gli 11 anni.

Oltre ai tempi, il Tribunale ha criticato anche la posizione dell’avvocato che “non ha legittimità” per promuovere tale azione, “né da solo, nella sua qualità di avvocato e cittadino, né in rappresentanza degli interessi diffusi dei minori di 13 anni”. “Nei sistemi come il nostro, in cui ci sono organizzazioni che si occupano di garantire i diritti dei bambini, come il Ministero Pubblico, l’INISA (Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente), e varie organizzazioni non governative, non sembra ragionevole promuovere un ricorso invocando la rappresentanza di ‘interessi diffusi’, adducendo ipotetici pericoli non provati”.

Tra gli altri punti segnalati, il Tribunale ha difeso l’azione del Governo ed ha considerato la sentenza di primo grado come una violazione del principio di separazione dei poteri: “L’organo giudiziario non può obbligare l’Amministrazione ad esercitare, in un certo modo, poteri che sono di suo esclusivo ricorso”.

I giudici, inoltre non hanno riscontrato alcuna illegittimità nei “comportamenti posti in essere dalle autorità sanitarie al fine di preservare la salute degli abitanti”, un compito questo di cui hanno “esclusiva competenza” le autorità governative. Durante la campagna vaccinale, infine, “non è stata provata alcuna lesione, restrizione o minaccia a qualsiasi diritto o libertà poiché la vaccinazione non è mai stata obbligatoria ma è sempre stata facoltativa”.

L’operato del giudice Alejandro Recarey sarà analizzato adesso dalla Suprema Corte di Giustizia che ha aperto un’indagine interna. Nonostante la sentenza sfavorevole, l’avvocato Dentone ha sostenuto che il “Ministero della Salute non ha rispettato i regolamenti poiché non ha condotto propri studi sui componenti del vaccino” e di conseguenza, il comportamento delle autorità sanitarie “non è stato conforme alla legge”.