di Simon Pietro Ciotti

 Un processo penale o, piuttosto, due processi penali ? Nel dar conto della legge di conversione del decreto che aveva disposto il rinvio del "nuovo" processo, o legge Cartabia, che dir si voglia, di cosa si è occupata l'informazione? Per lo più, delle modifiche alla fattispecie sui "rave", rimasta vaga, e del personale medico anti-vaccino, rimesso in servizio.

Raramente si è occupata della entrata in vigore, il primo gennaio, delle norme del processo. In nessun caso delle numerose disposizioni transitorie, assenti nel decreto.

L'assunto è che, tramite queste ultime, siano stati codificati due processi penali: il vecchio, nuovo nel 1989, con alcune modifiche; un secondo, non migliore del primo, che riguarderà, per la gran parte, fatti compiuti a partire dal nuovo anno.

Vediamo perché. Cronistoria breve:

  • una legge, che va sotto il cognome Bonafede – al tempo de! ministro di Giustizia – ha bloccato la prescrizione del processo alla sentenza di primo grado (per i reati successivi al 1 gennaio 2020); senza colpo ferire, i termini che valevano fino al giudicato, sono diventati parziali; insomma, tempi biblici per il primo giudizio, ai quali la amministrazione della Giustizia si è subito adeguata;
  • lo stesso ministro aveva istituito una commissione per la riforma del processo penale; cambiato il ministro, i lavori si sono conclusi; l'elaborato è stato solo in parte condiviso; ne è venuta fuori una legge delega e alcune disposizioni in vigore; per la prescrizione, non potendosi smentire una parte di Governo, si è scelta la improcedibilitità- invece che tempus, politica regit actum- piuttosto folle;

le impugnazioni devono concludersi in tempi limitati; dopo i biblici del processo di primo grado, il procedimento corre verso l'estinzione, con grande interesse e sollievo dei condannati;

  • la delega ha prodotto un corpo cospicuo di norme, non tutte rispettose de! modello, entrate in vigore a gennaio (parzialmente).

Per quel che interessa, sono tre gli obiettivi della legge Cartabia:

  1. ridurre la durata delle indagini preliminari; del tutto apprezzabile, senonche, il meccanismo risulta farraginoso, probabilmente rimarrà inutilizzato; per di piu, richiede l'intervento delle Procure Generali presso le Corti di Appello, che non hanno né mezzi, né voglia di occuparsene;
  2. diminuire i dibattimenti, prevedendo un controllo sulla azione anche per i procedimenti a citazione diretta. Se nel caso sub a) le norme resteranno forse lettera morta, qui è prevedibile allungamento dei tempi e confusione; affidare il controllo ai giudici in forza alle sezioni dibattimentali significa dimezzarne il numero per il seguito; non ne verrà nulla di buono anche per gli imputati, giudicati da magistrati-colleghi della sezione, con una condivisa previsione di condanna;
  3. imporre che sia sentito nuovamente il dichiarante quando muti il giudice, evento abituale in dibattimenti che hanno rinvii, quando va bene, di sei mesi in sei mesi. Secondo la relazione de! Massimario della Corte Suprema "si tratta di uno snodo cruciale della novella.. .in uno scenario di congenito turn-over dei magistrati". Nella prassi si assiste ad u nvuoto meccanismo di rinnovazione, "il dar per letto". Con una sentenza a sezioni unite, la Cassazione ha posto almeno alcune regole, avvertite con fastidio nel merito, a garanzia dei principi della immediatezza ed oralità.

Siamo arrivati alle disposizioni transitorie.

I primi obiettivi sono spazzati via da due previsioni : 1) le norme sulla durata delle indagini preliminari non si applicano alla gran parte dei processi pendenti; 2) il controllo, nel caso di citazione diretta, avverrà solo in futuro.

Nemmeno il terzo è rispettato.

Occorre comparare i due testi normativi, legge Cartabia e risultato della delega; per la prima prevedere che, "nella ipotesi del mutamento del giudice .., il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa gia assunta; stabilire che, quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite video-registrazione, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso ... , nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, ii giudice disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze"; l'altro ( nuovo art.445, comma ter, cpp) : "se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno gia reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che ii precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze ".

Il secondo testo potrebbe non essere conforme al modello; scompare il riferimento alla riassunzione deIla prova dichiarativa; le parole "nel contraddittorio con la persona nei cui confronti saranno utilizzate", da condizione di utilizzabilità delle videoregistrazioni effettuate, diventano, per avere senso, connotato della nuova prova, che dovrebbe individuarsi nel confronto, istituto ovviamente diverso. Vedremo se l'interpretazione della confusa norrna sara ii chiaro disposto della legge Cartabia.

Comunque, l'art. 93 bis delle disposizioni transitorie introdotte da ultimo dispone: "la norma dell'art 495, comma 4 ter, cpp, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1 gennaio 2023", ossia quando non erano certamente videoregistrate.

Per inciso, la norma si riferisce a precedenti dichiarazioni in dibattimento; sono dimenticate le prove acquisite nell'incidente probatorio, con effetti forse disastrosi in alcuni processi (ad es., quello de! ponte di Genova).

Insomma, per la gran parte dei dibattimenti in corso, con la norma transitoria o viene stabilito addirittura un divieto di nuovo esame , o, al più, valgono le regole della nota sentenza delle sezioni unite penali.

In conclusione, il diritto difensivo alla riassunzione, che la legge Cartabia voleva introdurre per tutti gli esami non videoregistrati, svanisce quasi sempre.

E' del tutto evidente la violazione della garanzia apprestata dall'art. 24 della Costituzione.

Risulta non rispettato anche ii principio di eguaglianza, sotto due profili. La irragionevolezza del discrimen al 1 gennaio 2023 rispetto a situazioni identiche è il primo; si aggiunga che la videoregistrazione opererà a partire dal luglio 2023; dunque, la norma dell'art. 495, comma 4ter, cpp, garantisce il diritto di difesa, nel caso di riassunzione quando muti il giudice, in questo lasso in cui saranno, come prima, soltanto registrate.

Insomma, questioni su questioni.

Quasi dimenticavo. Abbiamo oggi un ministro di Giustizia, il terzo nella serie, che non perde occasione di fare proclami garantistici. Parole: il Governo, di cui fa parte, e la maggioranza, che lo esprime, emanano provvedimenti contro ii diritto di difesa ed il principio di eguaglianza.